21 Settembre 2024, sabato
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Lavoro all'estero e retribuzioni convenzionali 2014: precisazioni Inail

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Anche l’Inail fornisce le proprie indicazioni operative, precisando che le retribuzioni convenzionali  – di cui al  decreto ministeriale 23 dicembre 2013 – da utilizzare nel corso dell’anno 2014 per il calcolo dei contributi, dei premi e delle imposte con riguardo ai lavoratori italiani impiegati nei Paesi extracomunitari rispetto ai quali non operano convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale, sono riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, escluse quindi altre tipologie di rapporto, quali le collaborazioni coordinate e continuative e quelle occasionali.

Dichiarazione continuità aziendale

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D: Sospensione pagamento quota capitale delle rate di mutuo ex accordo per il credito del 01.07.2013 sottoscritto tra ABI e Ass.ni di categoria. La banca oltre alla documentazione di rito, ha richiesto ad una PMI mia cliente la dichiarazione in oggetto sottoscritta da un professionista abilitato. Si chiede se i contenuti della dichiarazione riflettono quelli dell’attestazione ex art.67 o 182 L.F. con le connesse responsabilità, oppure bisogna esprimere solo un apprezzamento sulla valutazione della direzione circa la continuità aziendale e quindi, più in generale, del bilancio nel suo complesso.

R: Il modulo di Richiesta di ammissione alle operazioni previste dall”Accordo per il credito 2013 (Accordo sottoscritto il 1° luglio 2013 tra ABI, Confindustria e altre Associazioni d’Impresa), sovente prevede che la società dichiari e garantisca, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci , che quanto riportato nella richiesta corrisponda al vero e che non siano state omesse informazioni rilevanti ai fini dell’istruttoria della domanda stessa; la società è consapevole ed accetta che, nel caso di rilevata falsità delle dichiarazioni rese o di scoperta dell’omissione di fatti o informazioni rilevanti, con particolare riferimento alle prospettive economiche e alla provata continuità aziendale dell’Impresa/Società, la società/istituto, possa dichiarare risolto l’accordo di rinegoziazione eventualmente stipulato, con ripristino delle originarie scadenze contrattuali, fatta salva ogni altra azione a tutela del credito. Qualora lo stesso, come nel caso in esame, richieda una dichiarazione sottoscritta da un professionista abilitato, la medesima può essere redatta secondo quanto disposto dall’art.186 bis L.F., il quale effettua rimando all’art.161 comma 3, secondo il quale piano e documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo e che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; ci si riserva di considerare che, nulla essendo specificato, dato che, ai fini della concessione delle facilitazioni previste e come riportato sul Modulo di Domanda (fac simile) dell’ABI, la Banca/l’Intermediario finanziario può richiedere la presentazione di elementi che diano evidenza delle prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (come portafoglio ordini, business plan, piani di ristrutturazione aziendale), quanto utile è che la dichiarazione sia effettivamente funzionale a comprovare la sussistenza di tali requisiti.

Delega fiscale, via libera del Senato: ora alla Camera per l'ok definitivo

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Via libera del Senato alla delega fiscale. Il disegno di legge con il quale il Governo verrà incaricato di riscrivere alcuni tratti fondamentali del sistema tributario italiano è stato approvato oggi da Palazzo Madama con 167 sì, 12 no e 50 astenuti. Hanno votato a favore i partiti della maggioranza (Pd, Scelta civica, popolari, Ncd) e Forza Italia. Voto contrario della Lega. Astenuti Sel e M5S. Il provvedimento, licenziato in seconda lettura dal Senato, torna ora alla Camera per il via libero definitivo.

La modifica sui giochi In Aula non sono state approvati ritocchi rispetto al testo messo a punto dalla commissione Finanze del Senato, eccetto due modifiche all’articolo 14 sui giochi: una formale dei relatori e un’altra, a prima firma Riccardo Nencini (Psi), che sancisce il «divieto della pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive, nel rispetto dei principi Ue sulla tutela dei minori, per i giochi con vincite in denaro che inducono comportamenti compulsivi».

Ora alla Camera per ok definitivo Il disegno di legge, che ora torna alla Camera per l’ok definito (dopo un tentativo andato a vuoto nella passata legislatura) punta a semplificare il fisco italiano, a partire dalla generalizzazione del meccanismo di compensazione tra crediti d’imposta e debiti tributari. In arrivo anche la revisione del catasto e un rafforzamento della lotta all’evasione, grazie ai metodi di pagamento tracciabili e alla fatturazione elettronica. È previsto inoltre che le maggiori entrate derivanti dal contrasto dell’evasione (al netto delle risorse necessarie all’equilibrio di bilancio) siano destinate alla riduzione della pressione fiscale. Circoscritto il divieto di abuso del diritto, con l’obiettivo di deflazionare il contenzioso. Rivista l’imposizione sui redditi di impresa.

Marino (Pd): ora tempi rapidi per sì Camera e decreti attuativi Il sì della Camera «nel più breve tempo possibile» sul Ddl con la delega fiscale viene auspicato da Mauro Maria Marino (Pd), presidente della commissione Finanze del Senato e co-relatore sul Ddl insieme a Salvatore Sciascia (Fi). Marino, insieme alla necessità di varare il provvedimento in tempi rapidi, sottolinea che nella commissione Finanze di Palazzo Madama «è già iniziata la ‘fase 2’ con le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul rapporto tra fisco e contribuente, che completerà e accompagnerà l’azione del Governo nel processo di attuazione della delega».

Evasori francesi, aut-aut

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I francesi che hanno conti bancari non dichiarati in Svizzera hanno tempo fino alla fine di maggio per regolarizzare la propria posizione. Secondo il settimanale svizzero Le Matin Dimanche, “la maggior parte delle banche ginevrine ha lanciato un ultimatum ai propri clienti per autodenunciarsi o filarsela”. Lombard Odier, grande banca privata di Ginevra, ha dato tempo fino al 31 marzo. Il problema riguarda quei numerosi clienti che rifiutano in tutti i modi di regolarizzare la propria posizione. Per loro l’unica speranza è fuggire, spiega il giornale, verso altri lidi (in primis Panama, Bahamas o Dubai): se infatti decidessero di dichiararsi, la mannaia del fisco francese sarebbe tale che essi rischierebbero di perdere tutto. Il numero di conti non dichiarati detenuti da cittadini francesi si stima ammonti a circa 80 mila. Una direttiva di giugno del ministro francese Bernard Cazeneuve permette agli evasori di regolarizzare la propria posizione. A fine gennaio Cazeneuve ha reso noto che oltre 12 mila domande di regolarizzazione sono state depositate presso l’amministrazione da parte di contribuenti che detengono conti all’estero, con introiti potenziali per lo stato di oltre un miliardo di euro.

Compliance a tutto gas

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Compliance avanzata per attirare i capitali esteri. Perché l’attuale sistema fiscale «non è appetibile agli investitori stranieri, ma nemmeno a quelli italiani». L’Agenzia delle entrate è al lavoro per definire i primi passi del nuovo regime di adempimento collaborativo. Il progetto, lanciato nel giugno scorso, costituirà l’evoluzione del tutoraggio, spostando i controlli tributari da un momento ex post a una fase ex ante. Ad affermarlo Attilio Befera, direttore delle Entrate, intervenuto ieri a Milano all’annuale convegno Assolombarda-Assonime. «Abbiamo ricevuto 84 domande di partecipazione volontaria al progetto pilota di compliance avanzata», spiega Befera, «circa la metà da gruppi italiani. Ci stiamo confrontando attraverso incontri bilaterali con le 14 imprese del campione che hanno istituito sistemi interni di controllo del rischio fiscale. L’obiettivo è individuare le best practice e finalizzare un documento di sintesi entro aprile». Il regime di adempimento collaborativo servirà per «rispondere alle legittime richieste di certezza e stabilità provenienti dalle aziende».

Cug: come fare "rete"

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Il Cug (più esattamente, Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni) è, com’è noto, un soggetto previsto dall’art. 57 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 per come novellato dall’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che può dare, nel proprio ambito di competenza (eguaglianza sul lavoro, lotta alle discriminazioni, cura del benessere sul lavoro), un innovativo apporto alle organizzazioni pubbliche. È da constatare, tuttavia, che mentre in alcune realtà esso è già divenuto soggetto attivo di cambiamento, in molte altre o non è stato costituito o stenta ad affermare il proprio ruolo.
Un recente incontro di lavoro (“La Rete dei Comitati unici di garanzia per il benessere e la sicurezza sui luoghi di lavoro”), svoltosi nell’ambito dello Sportello “Sicurezza sul lavoro 2012-2013” dell’Associazione comuni bresciani e di Acb servizi di Brescia e promosso e diretto dalla Consigliera di parità provinciale della città in collaborazione con il Comitato unico di garanzia dell’Università degli studi di Brescia, ha consentito di sviluppare uno scambio di esperienze sull’azione dei citati organismi, passando in rassegna loro iniziative già realizzate o solo in fieri, e ha fornito utili indicazioni per promuovere le loro attività e organizzazione.
In questo articolo è ripresa la relazione riguardante il tema “Strumenti utili e modalità per fare rete tra Cug ed essere efficienti”, nella quale, dando per presupposte le ragioni che spingono a fare “rete” (ad esempio, il migliorare le sinergie tra Comitati, l’accrescere le competenze da essi spendibili all’interno delle proprie realtà pubbliche e, in ultima istanza, il rafforzare efficacia ed efficienza della loro attività), si è mirato ad esplorare e individuare forme di network costituenti, nella fase attuale, un’opportunità organizzativa di potenziamento dei predetti soggetti.
In particolare, prendendo in considerazione un ambito locale, preferibilmente provinciale, l’esame si è incentrato su due potenzialità di aggregazione:
a)il Cantiere/laboratorio (o, per ipotesi, anche lo Sportello) locale dei Cug, come luogo di approfondimento, come gruppo di lavoro, come intreccio di relazioni e come staff di supporto;
b) il Cug associato, inteso come formula organizzativa innovativa per la costituzione e il funzionamento, a livello intercomunale, del Comitato.
Vediamo, brevemente, alcune caratteristiche e contenuti delle due proposte organizzative.

Il Cantiere/laboratorio (o Sportello) dei Cug
Come tale si può intendere un luogo di lavoro tra Cug e, più specificatamente, un aggregato fisico e/o virtuale (cioè, on line) in ambito provinciale (o comunque locale) in cui i Comitati aderenti lavorino insieme, sviluppando idee, progettando iniziative, approfondendo programmi di lavoro, azioni e strumenti da utilizzare/applicare nei propri enti e confrontandosi sui risultati ottenuti. In sostanza, una comunità locale di Cug che aiuti a rafforzare l’efficacia e l’efficienza di azione del singolo Cug aderente all’iniziativa.
La formula può anche assumere la variante organizzativa dello “Sportello”, in cui si aggiunge alla partecipazione dei Cug la presenza di uno staff specialistico dedicato e atto a supportare le attività del singolo Comitato e costituente una sorta di back-office dello stesso.

Missione
La missione dell’aggregazione in esame consiste, in sostanza, nel creare una comunità locale/provinciale di Comitati, che agisca “a fianco” del singolo Cug aderente.
Più in particolare, i macro-scopi di tale cantiere possono essere considerati:
-la fertilizzazione delle competenze dei Comitati aderenti, in modo da accrescere le loro conoscenze e abilità, ma anche da renderli più consapevoli del loro ruolo all’interno delle organizzazioni pubbliche di appartenenza;
-la realizzazione di “prodotti” operativi e amministrativi da utilizzare/applicare nei propri enti. Per chiarire meglio cosa si possa intendere per “realizzazione di prodotti”, specie in ambito di sicurezza sul lavoro, si può pensare, ad esempio, alla definizione di un programma di lavoro comune, all’ideazione di un progetto di lavoro (ad esempio, in materia di promozione del benessere lavorativo), alla progettazione di una o più azioni specifiche (ad esempio, proposte, in un’ottica di benessere o di prevenzione del mobbing o di contrasto alle discriminazioni, da far inserire nel Piano della performance o nel documento di valutazione dei rischi) o alla definizione di uno strumento da applicare nei propri enti (ad esempio, un Piano triennale di azioni positive focalizzato sul benessere o un’indagine sulle discriminazioni nella sicurezza sul lavoro).
Dettagliando, ancora più in concreto, il Laboratorio può determinare:
-la creazione di un network professionale di Cug;
-la crescita di skill e la condivisione di know-how;
-la realizzazione di prodotti;
-l’aggiornamento reciproco.
Su quest’ultimo piano esso può favorire l’apprendimento sul lavorare per progetti, per obiettivi di gruppo, per piani di lavoro annuali o pluriannuali o per moduli di lavoro infra-annuali.

Metodologia di lavoro
È opportuno che i lavori del cantiere siano organizzati in modo da favorire un approccio dinamicamente interdisciplinare, cioè basato su approfondimenti che siano non solo di ordine giuridico, organizzativo, psicologico, sociologico, ma anche aperti alle altre discipline che, di volta in volta, possano rivelarsi utili per l’azione dei Comitati partecipanti.
I lavori saranno periodici, in modo tale da consentire una programmata partecipazione degli aderenti al cantiere. Inoltre, se è importante che una parte dei lavori si svolga in riunioni in senso fisico, è anche opportuno che altra parte di essi si svolga in modo “virtuale” e “interattivo” attraverso un sito elettronico dedicato all’interazione e con i moderni strumenti di comunicazione (quali e-mail e sms).
Altro carattere dovrebbe essere la flessibilità sui temi da approfondire, in relazione alle esigenze emergenti nel periodo, e il forte impegno verso il problem solving. Un ulteriore aspetto di metodo potrebbe consistere nell’affiancamento professionale da parte di esperti, specie nell’idea più strutturata dello Sportello.

Organizzazione del laboratorio
Principali partecipi e destinatari della formula organizzativa proposta possono essere, in primo luogo, i Cug, rappresentati dalla Presidentessa/Presidente o da sua/o delegata/o, che diviene la/il referente principale rispetto al proprio Comitato e quindi fertilizzatore, a sua volta, all’interno di esso.
La direzione del progetto è quanto meno opportuno che stia in capo alla Consigliera provinciale di parità. Il Laboratorio è utile che abbia anche una/un coordinatrice/ore scientifico-tecnico. Il ruolo di tale soggetto è, essenzialmente, quello di organizzare e supervisionare, dal punto di vista tecnico, i lavori del Cantiere. Tale figura, visto il ruolo da svolgere, deve essere, necessariamente, permanente, anche se, ovviamente, legato da un rapporto giuridico di lavoro autonomo.
Su proposta del soggetto di coordinamento e dei Cug partecipanti, è opportuno, poi, che siano coinvolti esperti esterni da utilizzare, di volta in volta, in relazione agli specifici temi da trattare. La presenza di un Coordinatore e ancor più di uno staff, sia pure ovviamente a composizione dinamica e anch’esso con rapporto giuridico autonomo, rappresenta, insieme con l’erogazione di servizi di assistenza/consulenza, uno dei profili che può trasformare l’aggregato in esame da Laboratorio auto-fertilizzantesi a vero e proprio Sportello di servizio. In questo caso, ad opera della/l Coordinatrice/tore scientifica/o, possono essere attivati servizi accessori, quali, ad esempio, newsletter, risposta a quesiti, preparazione di dossier/formazione preliminari al lavoro di gruppo, altre forme di assistenza o vere e proprie consulenze.

Il Cug associato a livello intercomunale
Vediamo ora la seconda variante organizzativa, che potrebbe rilevarsi particolarmente interessante per i Comuni di piccole dimensioni.
a)Il riferimento giuridico
La direttiva in tema di Cug prevede, al punto 3.1.1 , che i soggetti pubblici di piccole dimensioni possano creare un Cug associato. Tale possibilità induce a formulare un’ulteriore idea di rete, il Comitato unico associato, vale a dire esteso a più realtà pubbliche.
b)Il contesto territoriale
Approfondendo tale ipotesi nel contesto dei Comuni si può sostenere che l’ambito territoriale di accorpamento/aggregazione intercomunale possa coincidere, a seconda delle esigenze specifiche, con quello di un’Unione di comuni o con quello di un’Associazione di comuni esistente o con una realtà territoriale di Comuni limitrofi o con l’insieme delle realtà comunali dirette da uno stesso Segretario.
c)Lo scopo dell’aggregazione
Il fine di tale entità intercomunale è quello di consentire la costituzione di un Cug avente potenzialmente, rispetto a quello di emanazione di un singolo Comune, maggiore efficienza in conseguenza delle “economie di scala”, e maggiore efficacia, in considerazione del “coagulo” di competenze consentito da una più ampia selezione dei componenti.
d)L’iter burocratico-organizzativo per la costituzione
Tale forma di rete, dovendo essere strutturata e organica, richiede, inevitabilmente, un’elevata formalizzazione burocratica.
Volendo tracciare un esemplificativo iter giuridico-organizzativo, i principali profili procedurali giuridici e organizzativi da mettere in atto per giungere a un Comitato di tal genere, sono:
-una preventiva valutazione di fattibilità giuridico-organizzativa tra i Segretari e tra i vertici politici degli enti;
-una preliminare intesa informale, che individui, ad esempio, le modalità per la nomina del Presidente e i criteri, anche quantitativi, per la composizione del Cug aggregato;
-un confronto con la delegazione sindacale territoriale per verificare la disponibilità a un Cug intercomunale;
-la delibera di un Comune capofila che esprima la volontà di costituire un organismo associato;
-la delibera di ogni singolo Comune che affermi la volontà di associarsi con altri enti per la costituzione del Cug o, in caso di Unioni, di aderire al Cug di Unione.
e)Le attività organizzative interne
All’iter costitutivo in senso stretto dovrebbe poi seguire un ulteriore iter giuridico-organizzativo interno al Cug associato, una volta che esso sia stato posto in essere. Alcuni esempi di tali attività sono:
-la nomina dei componenti (titolari e supplenti assegnati al proprio ente) del Comitato unico di garanzia;
-il regolamento di funzionamento del cug;
-la fissazione di un piano di obiettivi di gruppo e/o individuali del Cug;
-uno step periodico di auto-verifica dei risultati raggiunti;
-una verifica annuale sull’efficacia della propria missione (ad esempio, cominciando con il valutare i compiti attivati effettivamente);
-un altro check-up annuale sulle relazioni attivate/attivabili.
f)Un “plus” di organizzazione interna
Rispetto a un normale Comitato allocato presso un singolo Comune, nel caso in esame diviene particolarmente cruciale l’organizzazione interna, intesa come efficace suddivisione interna del lavoro. La composizione intercomunale da un lato rappresenta una variabile che può determinare una specifica difficoltà operativa, mentre d’altro lato può divenire, ove valorizzata con adeguata organizzazione interna, il “punto di forza” del suddetto organismo.
In tal senso è opportuno mettere in atto:
-un sistema di deleghe tra i vari componenti;
-la definizione dei diversi ruoli, a cominciare da quello di Presidente e continuando almeno con la precisazione di quello del Vice-presidente;
-un programma annuale, di massima, dei lavori;
-un calendario annuale (o infra-annuale), anch’esso di massima, degli incontri da realizzare.

Considerazioni conclusive
Il decollo dei Cug rappresenta una grande opportunità per le organizzazioni pubbliche, perché consente a esse di far emergere, dal loro interno, un soggetto che può dare uno specifico contributo sui temi dell’eguaglianza sul lavoro, della non-discriminazione e della cura del benessere sul lavoro.
Il Comitato va, però, sostenuto specie sotto un profilo organizzativo perché le prassi prevalenti mostrano che esso non sta dando i “frutti sperati” e sta producendo inazione e inefficienza. Il fare rete tra Cug, specie in uno dei modi suindicati, rappresenta, dunque, un modo per rafforzare, fattivamente, il ruolo del Comitato in esame, valorizzando, adeguatamente, l’input proveniente dal Legislatore.

Gdf, fairplay con i contribuenti

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Ufficiali e gentiluomini. L’efficacia delle verifiche della Guardia di finanza si fonda anche sui rapporti con il contribuente, rapporti che devono essere improntati al fairplay e alla speditezza. E dunque se durante gli accessi e le ispezioni il contribuente si mostra collaborativo gli ufficiali delle Fiamme gialle dovranno far di tutto, «ogni sforzo anche organizzativo con riferimento alla durata dell’intervento per porre il contribuente nelle migliori condizioni per rispondere alle richieste dei verificatori e fornire elementi probatori a suo discarico». È questo l’invito che arriva dalla circolare 2014 sull’attività ispettiva della Guardia di finanza firmata dal generale di corpo di armata Saverio Capolupo che ItaliaOggi è in grado di anticipare. Nella circolare operativa si punta, quindi, nel capitolo sulla tutela delle entrate, ad assicurare una crescente qualità dei rilievi formulati e una maggiore efficacia in termini di concreto recupero per l’erario. Questi due obiettivi, secondo le strategie delle Fiamme gialle, potranno essere conseguiti, rassicurati anche dai risultati positivi del 2013, in prima battuta dalla selezione dei contribuenti da sottoporre a verifica, secondariamente dai più elevati rischi di evasione e maggiore pericolosità fiscale, e successivamente dalla distribuzione e concentrazione della ricchezza tra le diverse realtà economiche. Accanto a questi indici, i finanzieri dovranno far riferimento all’articolo 10, primo comma dello statuto del contribuente (i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede).

Al via la fatturazione elettronica. Per la p.a. obbligo dal 6 giugno

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La fatturazione elettronica è realtà. Ieri è stata emessa, da parte di una società partecipata dal ministero dell’economia e delle finanze, la prima fattura elettronica destinata alla pubblica amministrazione centrale (si veda ItaliaOggi del 5 dicembre 2013). A rendere noto l’avvio dell’iniziativa del governo volta a migliorare i tempi di pagamento dei debiti commerciali, lo stesso Mef tramite una nota diffusa ieri. Nel dettaglio, il servizio messo a disposizione, oltre a garantire un migliore monitoraggio dello stock di debito accumulato dalla p.a., offre un supporto alla fatturazione elettronica per tutte le piccole e medie imprese (pmi) abilitate al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa). «L’avvio del servizio è un importante contributo all’adozione della fatturazione elettronica», ha spiegato il Mef, «che, insieme all’anagrafe nazionale della popolazione residente e all’identità digitale, rappresenta uno dei tre progetti individuati come prioritari dal commissario di governo per l’attuazione dell’agenda digitale, Francesco Caio».

Se mancano le tabelle millesimali la delibera di ripartizione delle spese può essere considerata solo annullabile

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La delibera assembleare che, in mancanza di tabelle millesimali del condominio, adotti un criterio provvisorio di ripartizione delle spese condominiali, deve considerarsi eventualmente annullabile, quindi, va impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1439 del 23 gennaio 2014, che ruota intorno alla distinzione tra i vizi che rendono annullabile la delibera adottata dall’assemblea di condominio e quei vizi più gravi che, invece, ne comportano la radicale nullità. Una distinzione da cui discendono rilevanti conseguenze pratiche, atteso che, in caso di nullità, la delibera può essere impugnata in ogni tempo e, dunque, anche oltre il termine di 30 giorni previsto,a pena di decadenza, per l’impugnazione delle delibere annullabili.

Il caso. Un condomino proponeva opposizione a decreto ingiuntivo relativo a spese condominiali, sostenendo di non essere condomino dello stabile e di non aver mai ricevuto copia del regolamento o delle tabelle e che, solo tardivamente,aveva appreso che l’assemblea aveva determinato le quote a suo carico in assenza di tabelle millesimali, utilizzando per analogia le tabelle di un’altra palazzina vicina. Il ricorrente denunciava la nullità delle delibere così adottate e chiedeva la revoca dell’ingiunzione. Il Giudice di Pace e, poi, il Tribunale, accogliendo le eccezioni del condominio resistente, hanno respinto l’opposizione, riconoscendo la qualità di condomino in capo al ricorrente e rilevando, tra l’altro, che, in relazione ai vizi lamentati, le delibere in questione non erano state impugnate entro il termine di 30 giorni ex art. 1137 c.c. Il condomino proponeva ricorso in cassazione.

Delibera nulla o annullabile? La Suprema Corte risolve la controversia rifacendosi alla distinzione tra delibere condominiali nulle e annullabili, argomento, peraltro, già più volte vagliato dagli Ermellini, che si sono espressi in materia anche a Sezioni Unite, con sentenza n. 4806 del 2005.

In tale occasione, la Corte stabilì che debbono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea di condominio prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto. Debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali e regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea e, infine, quelle che violano norma richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto.

La giurisprudenza ha precisato altresì che deve considerarsi solo annullabile la delibera con la quale erroneamente si applichi il criterio legale di riparto delle spese condominiali. Diverso, invece, è il caso in cui, consapevolmente, l’assemblea deliberi di modificare i criteri di riparto stabiliti dalla legge (o in via convenzionale da tutti i condomini), arbitrariamente derogando ad essi. Circostanza, quest’ultima, che rientra tra le ipotesi di nullità.

Le implicazioni pratiche della distinzione in esame sono quelle sopra evidenziate: le delibere nulle sono impugnabili in ogni tempo, insieme al decreto ingiuntivo eventualmente emesso sulla base delle stesse, mentre sono inammissibili le impugnazioni alle delibere annullabili, proposte oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 c.c.

L’obbligo di contribuire alle spese sussiste indipendentemente dalle tabelle millesimali. Secondo la Corte, nel caso in esame ci si trova di fronte a un’ipotesi di annullabilità. Nella fattispecie, infatti, il riparto è stato deliberato in via provvisoria, adattando per quanto possibile la tabella di un’altra palazzina, in linea, peraltro, con quanto affermato dalla stessa Cassazione, secondo cui “la mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alla spesa effettuata consente all’assemblea di adottare, a titolo di acconto e salvo conguaglio, tabelle provvisorie” (Cass. civ. n. 24670/2006; n. 8505/2005).

In ogni caso, siamo di fronte a delibere che applicano il criterio legale di riparto delle spese e, dunque, non rientranti tra quelle da ritenere nulle alla luce dei principi anzidetti. Ragion per cui, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la delibera con la quale venne reso esecutivo il riparto comunicatogli dall’amministratore entro il termine di 30 giorni.

Resta pertanto affermato il seguente principio di diritto: “la delibera assunta nell’esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall’art. 1135, nn. 2 e 3, c.c., relativa alla ripartizione in concreto tra i condomini delle spese condominiali, ove, in mancanza di tabelle millesimali del condominio, adotti un criterio provvisorio, deve considerarsi annullabile, non incidendo sui criteri generali da adottare nel rispetto dell’art. 1123 c.c., e la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137, ultimo comma, c.c.”.

L’antiriciclaggio non riconosce il rientro dei capitali

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L’antiriciclaggio non riconosce la voluntary disclosure. L’approvazione delle norme contenute nel decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, sulla regolarizzazione di capitali non dichiarati e detenuti all’estero, non ha, infatti, alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi antiriciclaggio. Lo ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle Finanze con una breve nota del 31 gennaio scorso.
Professionisti, intermediari ed amministrazione finanziaria dovranno pertanto applicare, ciascuno nel proprio ambito e ruolo, gli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ivi incluso quello di segnalazione delle eventuali operazioni sospette. A differenza di quanto a suo tempo previsto dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una comunicazione del febbraio 2010, emanata in attuazione dell’articolo 13-bis del Decreto Legge 350 del 2001, il MEF non ha previsto deroghe o esenzioni, totali o parziali, all’obbligo di segnalazione delle eventuali operazioni sospette. La concreta individuazione degli obblighi antiriciclaggio dovrà però fare i conti con quanto già previsto dalla stessa legge antiriciclaggio, da un lato, e dal sopra citato decreto legge 4 del 2014 con il quale sono state previste, per colui che presta la collaborazione volontaria, l’esclusione della punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (reati di omessa o infedele dichiarazione).