27 Settembre 2024, venerdì
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Ucraina, esercito russo occupa 2 aeroporti in Crimea. Governo: “Un’invasione”

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Guerra civile in Ucraina, la Crimea è sempre più russa. I soldati di Mosca hanno occupato l’aeroporto militare di Belbek, scalo a metà strada tra Sebastolpoli (sede della flotta russa nel Mar Nero) e Sinferopoli (capitale della Crimea), e quello della stessa Sinferopoli. Sostengono che l’azione serva a “prevenire l’arrivo di militanti” e non hanno impedito i decolli e gli atterraggi dei normali voli. Ma per il ministro dell’Interno di Kiev, Arsen Avakov, ”è un’invasione militare e un’occupazione”, come ha scritto in un post su Facebook.
I militari, scrive il giornale online Potrobnosti.ua, sono arrivati a bordo di una decina di camion, scortati da autoblindo e auto della polizia stradale. Indossano elmetti e guibbotti antiproiettile, sventolando bandiere russe.
L’occupazione, però, è durata poco. Un portavoce dell’aeroporto di Sinferopoli, Ihor Stratilati, ha riferito a Radio Eco di Mosca che gli uomini armati autori del blitz nello scalo se ne sono andati, dopo aver fatto irruzione nella notte con le bandiere russe. “Pensavano che le forze della protesta del Maidan atterrassero qui, ma quando hanno visto essi stessi che non c’era nessuno, si sono scusati e se ne sono andati”, ha raccontato.
Giovedì sera, 27 febbraio, il nuovo premier della repubblica autonoma di Crimea, Serghiei Aksionov, appena eletto dal parlamento della penisola a capo del governo locale, aveva detto di considerare il deposto presidente Viktor Ianukovich il “legittimo” capo di Stato ucraino.

Nello stesso tempo il nuovo governo di Kiev ha incassato il riconoscimento degli Stati Uniti. Il vicepresidente Usa Joe Biden ha telefonato giovedì al neo primo ministro ucraino Arseni Iatseniuk per promettere il “sostegno totale” ai nuovi dirigenti del Paese. Biden, si legge in un comunicato della Casa Bianca,
“ha assicurato al primo ministro che gli Stati Uniti offriranno il loro sostegno totale all’Ucraina quando questa intraprenderà le riforme necessarie per ritrovare la stabilità economica, perseguire la riconciliazione, rispettare gli obblighi internazionali e cercare relazioni aperte e costruttive con i suoi vicini”.
Da Mosca, invece, è lo stesso presidente Vladimir Putin ad incaricare il governo russo di continuare a lavorare con i partner ucraini per sviluppare le relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi. Il leader russo avrebbe anche dato disposizione all’esecutivo di consultarsi con i partner internazionali, compreso il Fondo Monetario Internazionale e i Paesi del G8, per il sostegno finanziario dell’Ucraina. Il direttore generale dell‘Fmi, Christine Lagarde, ha già ricevuto la richiesta di aiuto di Kiev, e ha annunciato che nei prossimi giorni inizierà un dialogo con le autorità ucraine.

Salva Roma, via libera al decreto, dopo la strigliata di Renzi a Marino

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Salva Roma, via libera al decreto, dopo la strigliata di Renzi a Marino. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto sugli enti locali che contiene le nuove misure cosiddette “salva Roma”. Il decreto  che aveva subito un doppio stop (prima stralciato dalla legge di stabilità, poi ritirato dal Governo Renzi il 26 febbraio) consente alla Capitale di evitare il default finanziario attraverso il trasferimento dallo Stato al Comune di 485 milioni di euro.

Il Consiglio dei Ministri ha concesso la discrezionalità ai Comuni che possono quindi aumentare la Tasi dello 0,8 per mille. Si consente in questo modo di creare la leva fiscale utile a finanziare le detrazioni fiscali sulla prima casa. Nel decreto Enti Locali c’è anche la norma cosiddetta salva Roma, l’eliminazione della web tax, la proroga della sanatoria sulle cartelle di Equitalia senza multe e interessi. Il presidente del Consiglio Renzi e i suoi ministri hanno poi nominato nove viceministri e 44 sottosegretari che completano la squadra di governo a 62 elementi. In tema di semplificazione sono state riunite le procedure per ottenere il permesso di soggiorno e il permesso di lavoro.
Il ministro Del Rio ha specificato che si tratta di un anticipo delle somme dovute al Commissario che presiede al piano straordinario di rientro dei debiti pregressi della città: anticipo che sarà subordinato alla messa a punto di criteri più stringenti per ridurre il debito corrente nella gestione ordinaria. Il ritiro del decreto aveva suscitato la reazione del sindaco Ignazio Marino che aveva minacciato addirittura il blocco della città, prima di subire una vera e propria strigliata dal presidente del Consiglio Matteo Renzi.
Matteo Renzi, a muso duro, era stato costretto a mettere in riga il sindaco che s’era permesso, dopo il ritiro del dl Salva Roma di aizzare i romani addirittura evocando il blocco della città. E in fondo ricordare al sindaco l’unica direzione possibile: governare la città tenendo a posto i conti senza aspettare la cavalleria del Governo. Il decreto Matteo Renzi si è impegnato a farlo e lo ha fatto ma non a costo di replicare la pessima consuetudine di ricorrere a provvedimenti omnibus dove c’è tutto e il contrario di tutto, non a costo di mettere ogni volta la fiducia.
Matteo Renzi, a muso duro, è stato costretto a “strigliare” il sindaco Ignazio Marino che s’era permesso, dopo il ritiro del dl Salva Roma di aizzare i romani addirittura evocando il blocco della città. E in fondo ricordare al sindaco l’unica direzione possibile: governare la città tenendo a posto i conti senza aspettare la cavalleria del Governo. Il decreto Matteo Renzi si impegna a farlo ma non a costo di replicare la pessima consuetudine di ricorrere a provvedimenti omnibus dove c’è tutto e il contrario di tutto, non a costo di mettere ogni volta la fiducia.

Scontrini detraibili nella delega fiscale: scarichi la fattura idraulico, tra un anno…

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Scontrini più detraibili nella delega fiscale: scarichi la fattura dell’idraulico tra almeno un anno se il governo trasformerà in fatti concreti la delega fiscale appena approvata dalle camere.
La delega fiscale allargherà il campo della detraibilità di scontrini e fatture, secondo il principio del contrasto di interessi fiscali tra contribuenti. Significa che potremo portare in sede di detrazione Irpef anche la classica fattura dell’idraulico, interrompendo (si spera) il circolo vizioso attuale per cui l’idraulico, o il tecnico della lavatrice, o il tappezziere ecc… non ti fa la fattura e lavora in nero perché a te conviene pagare meno.

Ma se tu quella fattura, o quello scontrino, la puoi scaricare sull’Irpef significa che ottieni uno sconto fiscale, cioè alla fine paghi meno, di fatto compensando il risparmio ottenuto con il pagamento in nero. E’ questo il contrasto di interessi che dovrebbe costringere chi fa il lavoro ad emettere la fattura e contenere l’evasione fiscale.
Usiamo il condizionale perché contrasto di interessi e maggiore detraibilità degli scontrini sono contenuti nella delega fiscale appena approvata dal Parlamento, che consegna al Governo lo strumento per renderla operativa entro 12 mesi attraverso i decreti attuativi. Nel frattempo, può succedere di tutto. La norma era stata affossata quando c’era Mario Monti al Governo. Qualche perplessità sulla sua riuscita riguarda il rischio che, senza controlli e più stringenti regole sulla tracciabilità dei pagamenti, si riduca la base imponibile (con relativo impoverimento del gettito fiscale).

Draghi: la bassa inflazione a lungo è un rischio. La ripresa? Lenta e diseguale

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«Con un tasso di inflazione nell’Eurozona allo 0,8%, chiaramente non siamo in deflazione» ma stiamo piuttosto vivendo «un periodo prolungato di bassa inflazione che sarà seguita da un movimento graduale al rialzo verso tassi di inflazione sotto, ma vicino al 2%». Lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi parlando questa sera al simposio sulla Stabilità Finanziaria e il ruolo delle Banche centrali organizzato dalla Bundesbank a Francoforte. «Certamente – ha aggiunto Draghi – un’inflazione che rimanga bassa per troppo tempo é un rischio in sé. Implica che c’é solo un piccolo margine di sicurezza rispetto allo zero. E questo rende gli sforzi di aggiustamento strutturali più difficili». Per questo, ha aggiunto Draghi, «é importante esaminare con attenzione le cause della bassa inflazione». Di recente, una causa di bassa crescita dei prezzi sono stati gli sviluppi nel mercato dell’energia, un fenomeno che ha contribuito «a un’inflazione più debole a livello globale». Inoltre, ha spiegato Draghi, una bassa inflazione riflette in parte i processi di riequilibrio mediante i quali diversi paesi, specie quelli con programmi di aggiustamento economico, hanno cercato di migliorare la loro competitività. «Tuttavia – ha detto Draghi – il basso outlook dell’inflazione é determinato anche da una continua debolezza nella domanda. A questo punto non abbiamo prove che i consumatori stiano rimandando i loro piani di acquisto, il che sarebbe qualcosa che si vedrebbe in un ambiente deflattivo.

Omt coerente con il mandato Bce L’Omt, il programma di acquisto di bond di paesi dell’eurozona annunciato nell’estate del 2012 da Mario Draghi é servito «come tutte le nostre misure di politica monetaria, per assicurare il rispetto del nostro mandato di stabilità dei prezzi come previsto dal Trattato». Lo ha ricordato oggi il presidente della Bce Mario Draghi – intervenendo a un simposio organizzato a Francoforte dalla Bundesbank – aggiungendo come l’Omt «si fonda su una dottrina di politica monetaria ben stabilita che ha guadagnato prominenza non da ultimo perché é stata perseguita con successo per diversi decenni dalla Bundesbank. E cioé che la banca centrale dovrebbe essere dotata di un chiaro mandato di stabilità dei prezzi e, nell’ambito di questo mandato, dovrebbe poter – e anzi essere costretta a – utilizzare tutti gli strumenti in suo possesso per raggiungere la stabilità dei prezzi».

Combinare un forte mandato «con una forte indipendenza nel perseguire quel mandato é particolarmente improtante», ha aggiunto Draghi, «quando si applica una singola politica monetaria nell’Unione Europea, che consiste di 18 paesi con strutture economiche e orizzonti istituzionali eterogenei». Draghi ha ricordato come dall’estate del 2012, cioé appunto dal varo dell’Omt che peraltro non é stato mai attivato, gli squilibri Target si siano ridotti di circa un terzo e gli spread dei paesi europei rispetto alla Germania siano scesi sensibilmente, «di circa 350-450 punti per Spagna, Italia e irlanda e di oltre 600 per il Portogallo».

«Ripresa lenta e diseguale» «Nell’Eurozona si registra un graduale rafforzamento della ripresa economica, sebbene con un andamento lento e diseguale». Lo ha affermato il presidente della Bce Mario Draghi, intervenendo a una conferenza organizzata dalla Bundesbank. «Oggi – ha sottolineato – nell’Eurozona vediamo i segni» della scelta fatta negli ultimi anni «di riforme ambiziose destinate a rimuovere i principali ostacoli sulla via della stabilita’ economica e della crescita».

«Non faremo il lavoro dei governi» La Bce ha «l’agenda piena per il prossimo anno: siamo impegnati a fare il nostro lavoro, percio’ non aspettatevi che possiamo fare quello di altri». Draghi ha sottolineato come «oggi piu’ che mai e’ importante che, in parallelo, i governi continuino a seguire la propria agenda di riforme strutturali». Le “tre sfide” che attendono la Bce, ha ricordato Draghi, sono «assicurare la stabilita’ dei prezzi in una fase prolungata di bassa inflazione, definire la supevisione unica (Ssm) facendo ripartire il sostegno del settore bancario a credito e crescita, e definire una efficace cornice macroprudenziale per aumentare la resistenza in caso di future turbolenze sui mercati finanziari».

È legge la delega fiscale

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L’aula della Camera ha dato il via libera definitivo alla delega fiscale, che autorizza il governo a riscrivere il sistema fiscale per renderlo più equo, trasparente e orientato alla crescita. I sì sono stati 309, gli astenuti 99, nessun no.

Ora il Governo avrà un anno di tempo per cambiare il volto al fisco italiano, a partire dalla riforma del catasto degli immobili. Viene riformulata la previsione di un regime fiscale agevolato per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici. Poi scontrini detraibili per battere l’evasione, l’ampliamento della possibilità di rateizzare i debiti tributari.

Il governo dovrà vietare la pubblicità ai giochi Il governo è impegnato, e non solo a tutela dei minori a introdurre il «divieto assoluto di pubblicità per tutti i giochi con vincita in denaro, compresi quelli on line». Lo prevede un ordine del giorno alla delega fiscale presentato dal M5S e accolto dal ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan. Un altro odg impegna il Governo ad utilizzare in tutti gli atti di sua competenza l’espressione «gioco d’azzardo patologico» invece di «ludopatia».

Approvato il Milleproroghe, dal 30 giugno il Pos entra negli Studi

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A meno di 48 ore dalla sua scadenza l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva – e in terza lettura – il decreto Milleproroghe, mantenendo quindi le modifiche apportate dalla Camera. Dal blocco per gli sfratti all’obbligo di accettare il pagamento con Pos per commercianti e professionisti, fino allo slittamento delle sanzioni per il mancato rispetto della normativa Sistri, ecco i punti principali del provvedimento.

Sfratti
La proroga del blocco degli sfratti per fine locazione sarà fino al 31 dicembre 2014, e non più solo fino al 30 giugno, e resta indirizzata alle c.d. fasce deboli per immobili situati nei capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi superiori ai 10mila abitanti o in quelli ad “alta intensità abitativa”.

Bancomat
Commercianti e professionisti avranno tempo fino al 30 giugno prima di essere obbligati ad accettare Bancomat. È stato infatti confermato lo spostamento in avanti di sei mesi dell’obbligo di accettazione della moneta elettronica che secondo l’articolo 15, comma 4, del Dl 179/12 sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio scorso. Il rinvio impatta sul decreto interministeriale in materia di “disposizioni sui pagamenti elettronici”, emanato lo scorso 24 gennaio, in cui è stato fissato l’obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui al Dl 179/12 per tutti i versamenti superiori ai 30 euro. A questo punto, dunque, è possibile che il regolamento venga riscritto.

Rinnovabili
Rinvio di un anno per l’adeguamento ai nuovi parametri di utilizzo di fonti rinnovabili in caso di edifici nuovi o che devono subire ristrutturazioni.

Mozzarella
I produttori da luglio dovranno avere a disposizione stabilimenti ad hoc per la produzione di mozzarella di bufala campana.

Lavoratori in Cig
Anche per il 2014 chi è in cassa integrazione potrà svolgere lavori occasionali, fermo restando il tetto di 3mila euro all’anno.

Appalti pubblici
Rinvio al primo luglio dell’obbligo di utilizzare solo la banca dati nazionale per tutto ciò che riguarda i contratti pubblici.

Taxi
Prorogato a tutto il 2014 il termine per le norme contro l’esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente abusivo.

Sisma Irpinia
Dopo 34 anni dal terremoto dell’Irpinia, non ci sarà più il commissario ad acta per la ricostruzione. Allo stesso modo viene anche soppresso il commissario ai rifiuti di Palermo.

Rifiuti
L’operatività del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, e per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Campania resta confermata a partire dal prossimo 3 marzo. Slittano però le sanzioni, da applicare a partire da gennaio 2015.

Rinnovabili
Niente più proroghe, fino a fine 2014 e a fine 2015, per il ricorso alle fonti rinnovabili nella realizzazione di edifici o in ristrutturazioni rilevanti.

Piccoli comuni
Slitta al 30 giugno l’obbligo per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti dell’utilizzo della centrale unica di committenza.

Accrediti Sanità
Le Regioni dovranno far cessare dal 31 ottobre gli accreditamenti provvisori di strutture sanitarie.
Dirigenti Aifa – Soppressa la proroga dei contratti di dirigenti presso l’Agenzia Italiana del
Farmaco

Sisma Emilia-Romagna
Allungamento di un anno per la restituzione dei finanziamento contratto con le banche per il pagamento di tasse e contributi per le popolazioni colpite dal sisma. La proroga riguarda solo la quota capitale.

Incendi
I piccoli alberghi hanno tempo fino a fine anno per adeguarsi alle norme antincendio.

Formazione bagnini e funivie
Proroga al 30 giugno per le nuove regole per i corsi di formazione ai bagnini. I proprietari delle funivie spuntano invece uno slittamento di un anno prima di essere costretti a ammodernare gli impianti.

Carta acquisti
Viene soppressa la proroga, inizialmente prevista dal Senato e poi abrogata dalla Camera, del programma Carta Acquisti.

Il nuovo regime delle inconferibilità e incompatibilità

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In principio c’erano le previsioni dell’art. 60 del TU n. 3/1957, recante lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, secondo cui al pubblico dipendente era precluso in generale l’esercizio di attività commerciali, industriali, professionali o l’assunzione di altri impieghi o l’accettazione di cariche in società costituite a fine di lucro, fatta eccezione per l’assunzione di cariche in società o enti per le quali la nomina fosse riservata allo Stato e fosse intervenuta a tal fine l’autorizzazione del ministro competente.
Poi vennero le norme sulle autorizzazioni agli incarichi conferiti da altri soggetti (già previste nel Dlgs n. 29/1993 e poi dall’art. 53 del Dlgs n. 165/2001), quelle sulla possibilità di svolgere attività professionali in regime di part time al 50% della prestazione lavorativa (legge n. 662/1996) quelle sulle incompatibilità degli organi di governo degli enti locali (legge n. 267/2000) e sul conflitto d’interessi (legge n. 215/2004), con le quali il legislatore è ripetutamente intervenuto nel corso degli anni per limitare in modo più stringente l’esercizio da parte degli addetti a pubbliche funzioni di attività estranee ovvero per circoscrivere situazioni di conflitto d’interesse che avrebbero potuto incidere negativamente sull’imparziale buon andamento della pubblica amministrazione, sempre più insidiato da prassi, se non palesemente illecite, elusive dei principi di stretta legalità o comunque a rischio.

Il decreto su inconferibilità e incompatibilità presso la PA
Nel corso del 2013 il panorama si è arricchito con le nuove disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità presso le PA e presso gli enti privati in controllo pubblico previste dal Dlgs 8 aprile 2013, n. 39, per le quali, in quanto espressione anche degli interessi sottesi ai principi costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento previsti dall’art. 97 Cost., il legislatore stabilisce all’art. 22 una generale clausola espressa di prevalenza rispetto alle diverse disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di inconferibilità e incompatibilità.
Il decreto n. 39 attua la delega prevista dall’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, con la quale, in ottemperanza alle indicazioni elaborate in proposito a livello internazionale , si è inteso delineare la strategia di prevenzione della corruzione a livello nazionale, principalmente mediante l’adozione da parte del dipartimento della Funzione pubblica del Piano nazionale anticorruzione e l’individuazione della Civit, ridenominata Anac secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del Dl n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, in materia di razionalizzazione della pubblica amministrazione, quale Autorità nazionale anticorruzione.

Principali obiettivi del decreto attuativo sono la prevenzione e il contrasto della corruzione e la prevenzione dei conflitti di interessi mediante una nuova disciplina recante le inconferibilità e le incompatibilità degli incarichi nelle PA e negli enti privati da esse controllate e quelli ricoperti presso gli regolati o finanziati ovvero presso organi di indirizzo politico nazionali, regionali e locali, che tenda ad assicurare la distinzione tra responsabilità politica e di gestione. Sulla base dei criteri di delega elencati al comma 50 dell’art. 1 della legge n. 190, il Dlgs n. 39/2013 individua le condizioni di incompatibilità e di inconferibilità che sono considerate dal legislatore, nell’ottica delle finalità della legge n. 190, quali “situazioni sintomatiche” di favore per la diffusione della corruttibilità della “cosa pubblica”. Le linee direttrici dell’intervento normativo sono, quindi, essenzialmente due:

•la previsione di una disciplina che individua i casi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di responsabilità amministrativa di vertice, che comportano l’esercizio di funzioni di amministrazione e gestione nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, a soggetti interni o esterni alle PA (Capi III e IV del decreto n. 39);

•la previsione di una disciplina che individua i casi di incompatibilità tra gli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, svolti presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, e gli incarichi pubblici elettivi ovvero incarichi che comportino la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate (Capi V e il VI).

In entrambi i casi criterio-guida per la definizione delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità è quello del saldo mantenimento della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di amministrazione e tra attività di controllo e di gestione, che pur costituendo già principio ispiratore di tutta la disciplina ordinamentale della pubblica amministrazione degli ultimi 20 anni, assume in questo caso contorni assai più puntuali. Sulla base dei criteri di delega elencati al comma 50 dell’art. 1 della legge n. 190, il legislatore del 2013 individua, infatti, caso per caso, le attività che determinano le inconferibilità e le incompatibilità anche per incarichi svolti presso livelli di governo differenti ovvero presso soggetti giuridici distinti ma comunque collegati per ragioni di vigilanza.

Le situazioni colpite dalla nuova disciplina
Il variegato universo di situazioni colpite dal nuovo regime rende necessaria, più che in altre occasioni, la costante consultazione da parte dell’interprete delle definizioni contenute nel decreto alle quali è dedicato l’art. 1 Dlgs n. 39/2013, che funge pertanto da “bussola”, se non da vero e proprio “dizionario”, per l’operatore che si appresta a dare attuazione alle previsioni in esso contenute, fermo restando naturalmente il necessario utilizzo delle categorie giuridiche fondamentali di riferimento in materia di incarichi dirigenziali, espressamente fatte salve dal legislatore al comma 1 del medesimo articolo.
In base all’art. 1, comma 2, lett. g), per inconferibilità deve intendersi la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico. Le situazioni di inconferibilità configurano, pertanto, condizioni ostative al conferimento di determinati incarichi, riconducibili essenzialmente al pregresso svolgimento di cariche politiche o incarichi di vertice, comunque superabile mediante il decorso di un periodo di “raffreddamento” di uno o due anni, a seconda dei casi. Obiettivo del legislatore in questi casi è quello di evitare che, proprio in ragione della carica ricoperta, l’interessato possa precostituirsi una situazione di favore per l’attribuzione di un nuovo incarico di carattere amministrativo, rivolgendo quindi l’esercizio della pubblica funzione a vantaggio proprio e non della pubblica amministrazione.
La lett. h) del comma 2 dell’art. 1 identifica l’incompatibilità con l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. In questi casi non sussiste, quindi, una preclusione assoluta all’assunzione dell’incarico, in quanto l’interessato può esercitare un diritto di opzione che tende a rimuovere la situazione favorevole per lo sviluppo di fenomeni di corruzione, ma si tende ad evitare la coincidenza nello stesso soggetto di ruoli di vigilanza e gestione della medesima attività.
Da un punto di vista immediatamente operativo per le singole amministrazioni un ruolo centrale nell’attuazione della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità spetta al responsabile del piano anticorruzione dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato in controllo pubblico che, ove ravvisi l’esistenza o l’insorgenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità, le contesta all’interessato e segnala comunque all’Autorità nazionale anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per i profili relativi alla legge n. 215/2004, nonché alla Corte dei conti, i casi possibile violazione delle disposizioni del Dlgs n. 39 per l’accertamento delle eventuali responsabilità amministrative (art. 15).

La nullità dei conferimenti contra legem
La permanenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità non è, quindi, tollerata dalla nuova disciplina che prevede meccanismi immediati di adeguamento in caso di violazione, stabilendo la nullità per gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del decreto (art. 17) e la decadenza dall’incarico con risoluzione del contratto, di lavoro dipendente o autonomo, per i casi di incompatibilità decorso il termine di 15 giorni dalla contestazione all’interessato fatta dal responsabile della corruzione (art. 19). Ma il legislatore in questo caso è andato oltre, configurando anche una responsabilità a carico degli organi politici (ma solo per i presenti alle relative deliberazioni) che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli, sanzionandoli per le conseguenze economiche degli atti adottati e prevedendo anche l’esercizio di un potere sostitutivo di nomina nel caso in cui la violazione sia stata commessa da organi di indirizzo politico di amministrazioni centrali o di enti nazionali (art. 18).

Il ruolo della Civit
La vigilanza sul rispetto da parte di amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, della normativa contenuta nel Dlgs n. 39/2013 è affidata alla Civit che, in base a quanto previsto dall’art. 16 del citato decreto, come modificato dall’art. 54-ter, comma 1, del Dl n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, esercita anche poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi, segnalando le relative responsabilità amministrative alla Corte dei conti, ed esprime pareri su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati ad un’interpretazione autentica del decreto legislativo.
Ad ogni modo, tenuto conto della portata della nuova normativa e delle implicazioni applicative che comportano un notevole sforzo organizzativo e interpretativo, deve ritenersi auspicabile che anche per l’applicazione del Dlgs n. 39, come per tutta l’attuazione della normativa in materia di anticorruzione, sia forte il coordinamento tra tutti gli attori istituzionali coinvolti nella governance del sistema anticorruzione, e quindi tra Anac e Dfp. Poiché la legge n. 190 attribuisce al dipartimento il ruolo centrale di promozione della strategia nazionale in materia di anticorruzione mediante l’elaborazione del Piano nazionale anticorruzione, gli indirizzi di carattere procedurale in esso contenuti anche per l’applicazione del Dlgs n. 39, costituiscono un tassello fondamentale nel puzzle degli adempimenti attuativi del regime delle incompatibilità e inconferibilità. Inoltre, per assicurare l’uniforme applicazione del Dlgs n. 39 alla varietà di situazioni problematiche derivanti dall’universo composito delle amministrazioni interessate e dei rapporti intercorrenti con gli enti controllati, deve ritenersi di fondamentale importanza la collaborazione istituzionale anche in sede di svolgimento dell’attività di interpretazione autentica della normativa, soprattutto nella prima fase di applicazione del nuovo regime. Il ruolo tecnico-consultivo attribuito all’Anac del citato art. 16 del Dlgs n. 39, potrà infatti trovare la sua migliore espressione mediante il supporto del dipartimento della Funzione pubblica, nella sua qualità di principale attore nell’attività di indirizzo e coordinamento delle politiche gestionali delle pubbliche amministrazioni e del ruolo tecnico in materia di lavoro pubblico.

Criticità
A tale proposito non può essere ignorato, infatti, che le encomiabili intenzioni del legislatore delegante e lo spirito attuatore del legislatore delegato abbiano determinato la definizione di una galassia di situazioni che alimentano, in sede di prima attuazione, perplessità in merito alle modalità applicative del Dlgs n. 39. Sicuramente la giusta ambizione di ricomprendere nell’ambito di applicazione del nuovo regime di incompatibilità e inconferibilità amministrazioni appartenenti di tutti i livelli di governo ed enti soggetti a controllo di svariata natura comporta, inevitabilmente, problemi di ordine attuativo in considerazione delle concrete modalità di esercizio dei poteri coinvolti e della varietà di situazioni interessate che rappresentano il riflesso delle differenti realtà organizzative sottostanti, sfiorando in alcuni casi dubbi di eccesso di delega.
Le definizioni di “incarichi dirigenziali di vertice” o di “incarichi interni” contenute nell’art. 1 non sempre tengono conto dell’esatta configurazione giuridica dell’ordinamento di riferimento, determinando in alcuni casi una situazione di confusione sull’esatta portata applicativa della nuova normativa. Si pensi, a tale proposito, all’applicazione delle previsioni del Dlgs. n. 39 al settore sanitario dove la peculiare configurazione degli incarichi dirigenziali dei medici e dei sanitari, per i quali non è ricorrente a tutti i livelli l’esercizio di funzioni gestionali da giustificare l’applicazione delle norme in materia di incompatibilità, potrebbe comportare una compressione eccessiva del diritto di elettorato passivo o nell’accesso a particolari incarichi in ragione di una presunta corruttibilità generale del titolare di incarico dirigenziale, comunque, qualificato .
Ma si pensi anche all’impatto che il decreto legislativo avrebbe avuto sull’attività delle amministrazioni, con conseguente travolgimento degli incarichi in organi di vertice delle amministrazioni e delle “controllate” ed inevitabili effetti per la continuità dell’attività amministrativa, se non fosse intervenuto in seconda battuta il legislatore, con la previsione di cui all’art. 29-ter del Dl n. 69 del 2013 (c.d. decreto del fare) da più parti invocata, per sanare l’assenza nel decreto n. 39 di una disciplina transitoria . L’unica disciplina transitoria contenuta nel Dlgs n. 39 riguarda i casi di c.d. pantouflage previsti dal comma 16-ter dell’art. 53 del Dlgs n. 165/2001 per i quali l’art. 21 del Dlgs n. 39 ha stabilito che i relativi divieti “(…) si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico”. Problemi di diritto transitorio non si sarebbero dovuti determinare tuttavia con riferimento alla disciplina delle inconferibilità previste dall’art. 3 del Dlgs n. 39 del 2013 per il caso di condanna per reati contro la PA in relazione alle funzioni dirigenziali in materia di anticorruzione previste dall’art. 16, comma 1, lett. l-quater), del Dlgs n. 165. Poiché, infatti, in tali casi i dirigenti devono disporre con provvedimento motivato la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, stante la natura cautelare del provvedimento, la circostanza di essere stato condannato per uno di tali delitti, anche prima dell’entrata in vigore del decreto, avrebbero dovuto operare come impedimento anche per gli incarichi in corso al momento dell’entrata in vigore del Dlgs.
Problemi applicativi, sui quali la Civit è intervenuta con la delibera n. 47/2013, si sono posti anche con riferimento alla convivenza di norme apparentemente antitetiche, quali quelle contenute nell’art. 7 e 12 del Dlgs n. 39, che vietano in generale la presenza di dirigenti delle amministrazioni controllanti nei consigli di amministrazione delle controllate, e quella dell’art. 4, comma 4, del Dl n. 95/2012, c.d. spending review, la quale prevede la presenza obbligatoria nei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica di dipendenti delle amministrazioni controllanti nell’ottica di un rafforzamento dei poteri di indirizzo dell’azionista pubblico, favorendone una responsabilizzazione in ordine alle strategie complessive del settore di attività, e di contenimento delle spese degli organi.

Le questioni ancora sul tappeto
Ma ancora tante altre restano le questioni interpretative aperte sul tappeto anche in considerazione dell’applicazione in concreto della nuova normativa che spesso rende necessario un esame approfondito di statuti e atti costitutivi per verificare la ricorrenza dei casi di inconferibilità e incompatibilità previsti dal decreto legislativo, questioni per la cui soluzione appare quanto mai necessaria una piena convergenza di tutti gli attori istituzionali coinvolti nell’attuazione della normativa anticorruzione mediante l’elaborazione di indirizzi univoci e condivisi che possano essere di reale ausilio per le amministrazioni nell’attuazione dei vari adempimenti.

In tal senso va segnalato anche il ruolo di fondamentale importanza delle intese in sede di Conferenza unificata previste dai commi 60 e 61 dell’art. 1 della legge n. 190, con cui sono definiti gli adempimenti attuativi da parte di regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, anche del regime delle incompatibilità e delle inconferibilità definite dal Dlgs n. 39. A tale proposito con l’Intesa raggiunta il 24 luglio 2013 sono stati stabiliti i principali adempimenti di competenza di regioni ed enti locali e definiti alcuni nodi applicativi della legge n. 190 e del Dlgs n. 39. In tale contesto le regioni e gli organi rappresentati di comuni e province, Anci e Upi hanno peraltro ottenuto l’impegno da parte del Governo all’avvio di un dialogo più intenso col mondo delle Autonomie per valutare le modifiche del Dlgs n. 39/2013 ritenute necessarie. L’auspicato confronto tra i vari livelli di governo sulle tematiche dell’anticorruzione e, per quanto qui interessa, delle incompatibilità e delle inconferibilità, quale espressione del principio di leale collaborazione, va visto come una preziosa occasione di riflessione comune per l’elaborazione di proposte, anche emendative ove ritenute necessarie, nell’ottica di favorire l’adozione di strategie applicative più mirate alle differenti realtà, nel segno di una semplificazione di una normativa che impatta così profondamente sull’attività delle amministrazioni.

Alitalia, trattativa interrotta: chiesti tagli agli stipendi per 54 milioni

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Alitalia chiede ai sindacati tagli agli stipendi dei dipendenti per circa 54 milioni di euro all’anno. Ma la trattativa si è subito interrotta dopo il primo incontro. Tra le richieste dell’azienda, secondo fonti sindacali, c’è la sostanziale abolizione della clausola del 93%, negoziata negli ultimi mesi del 2008 quando stava nascendo la Cai privata, in base alla quale gli stipendi nella nuova compagnia non avrebbero potuto essere inferiori al 93% di quelli nella vecchia Alitalia pubblica. Tempi più lunghi per la trattativa per Etihad.

Le richieste della compagnia Il ministro dei Trasporti Maurizio Lupi dice sugli ulteriori tagli agli stipendi: «Non ne so nulla , appena ci saremo insediati e saremo operativi, convocheremo un tavolo: Alitalia è un dossier già sul tavolo della presidenza del Consiglio». Secondo quanto riferito dai sindacati, l’azienda ha comunicato che gli accordi finora sottoscritti sui contratti di solidarietà e la cassa integrazione contribuiranno con circa 74 milioni per il solo 2014 alla riduzione dei costi aziendali. L’obiettivo della compagnia è raggiungere risparmi sul costo del lavoro per 128 milioni all’anno. Quindi secondo il piano di ristrutturazione mancherebbero ancora 54 milioni di tagli, da realizzare con interventi sulla busta paga dei quasi 14mila dipendenti. La delegazione della compagnia, guidata dal direttore del personale Antonio Cuccuini, il quale ha l’incarico provvisorio anche di direttore relazioni industriali dopo le improvvise dimissioni di Giorgio Rossi due settimane fa, ha detto che la situazione dei conti dell’azienda è ancora grave, secondo fonti sindacali. La compagnia non è entrata nel dettaglio dei sacrifici richiesti. Secondo i sindacati i tagli potrebbero essere attuati con interventi sugli scatti di anzianità, sull’indennità di trasferta e di volo, inoltre con una riduzione delle buste paga sotto il 93% rispetto al livello della vecchia Aluitalia pubblica.

Sindacati indisponibili: a che punto è la trattiva con Etihad? La reazione immediata dei sindacati, dai confederali che rappresentano soprattutto i lavoratori di terra e assistenti di volo agli autonomi in rappresentanza di piloti e assistenti di volo, è stata negativa. I sindacati hanno chiesto assicurazioni che si sarà il rilancio. «Non possiamo fare solo tagli», dice la Filt-Cgil, che si dichaira «indisponibile a contratti di lavoro peggiorativi per i dipendenti della Cai-Alitalia». Il sindacao dei piloti Anpac e gli autonomi di assistenti di volo, Anpav e Avia, hanno espresso «indisponibilità ad affrontare il tema in assenza di chiare e concrete prospettive di partnership internazionale» e hanno chiesto «un aggiornamento puntuale sullo stato della trattativa in corso con Etihad la cui mancata chiusura risulterebbe esiziale per per Alitalia». Secondo recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato di Alitalia, Gabriele Del Torchio, la trattativa con Etihad potrebbe concludersi con un accordo non prima della fine di aprile. Tempi più lunghi di quelli comunicati all’inizio di febbraio, quando i due vettori hanno annunciato una verifica sui conti (due diligence) di Alitalia da concludersi entro 30 giorni. Del Torchio non era presente all’incontro di lunedì. La trattativa è stata aggiornata ma non è fissata la data per il prossimo incontro.

Quasi 3mila lavoratori in Cigs o solidarietà I sacrifici alle buste paga chiesti dall’azienda si sommano ai tagli già concordati con i sindacati per cassa integrazione e contratti di solidarietà. Con gli accordi sottoscritti il 14 febbraio è previsto che per due anni, a partire dal primo marzo, siano in cassa integrazione straordinaria a rotazione 1.437 lavoratori di terra, e in contratti di solidarietà 280 piloti e 521 assistenti di volo, per un totale di 2.238 lavoratori. In questo numero sono assorbiti i 480 lavoratori di terra per i quali dal giugno 2013 c’era un accordo di solidarietà e i 210 di volo per i quali era prevista la cigs con accordo del dicembre 2012. Oltre a questi ci sono i lavoratori in cigs a zero dal 2011 per un massimo di 700 persone, non riassorbiti negli esuberi di cui agli accordi del 14 febbraio. In totale, fa notare il Cub trasporti, «Alitalia-Cai sarà alleggerita di quasi 3.000 lavoratori».

 

Garante Privacy, assistenza sociale: via libera al Casellario

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Via libera del Garante della privacy sullo schema di decreto del ministero del Lavoro relativo alla costituzione presso l’Inps del ‘Casellario dell’Assistenza’, l’anagrafe generale delle posizioni assistenziali. Il parere positivo riguarda «una versione di decreto che ha accolto integralmente le osservazioni e i suggerimenti forniti dall’Ufficio del Garante in alcuni incontri e contatti informali con il ministero. Le osservazioni, volte a perfezionare il testo sotto il profilo della protezione dei dati, hanno riguardato in particolare la selezione delle informazioni destinate a confluire nel casellario, l’individuazione dei soggetti che possono consultarle, le modalità di raccolta e di anonimizzazione dei dati relativi ai minori in situazioni di disagio».

Con la costituzione del Casellario si intende definire un quadro complessivo del settore dell’assistenza sociale al fine di gestire, programmare, monitorare la spesa, valutare l’efficienza degli interventi ed elaborare statistiche e studi. Per questi motivi le amministrazioni locali e ogni altro ente che eroga tali prestazioni dovranno mettere a disposizione del Casellario le informazioni previste dal decreto e l’Inps dovrà rendere disponibili le informazioni raccolte in forma individuale, ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati, al ministero del lavoro, al ministero dell’Economia, alle Regioni, alle Province autonome e ai Comuni. Nella banca dati saranno raccolti, conservati e gestiti i dati personali e familiari dei beneficiari, le informazioni sugli enti eroganti e sulle prestazioni assegnate. Inoltre, in apposite sezioni separate, dedicate alla non autosufficienza, ai minori in condizioni di disagio e alla povertà, saranno trattate le informazioni sulla presa in carico da parte dei servizi sociali, in forma del tutto anonima nei casi più delicati. I dati direttamente identificativi saranno consultabili esclusivamente dagli enti locali, solo per le prestazioni da essi erogate, e dall’Inps, dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate per effettuare controlli sui beneficiari delle prestazioni sociali agevolate. Le modalità attuative e le specifiche tecniche per l’acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni tra le amministrazioni coinvolte e l’anonimizzazione dei dati, nonché le misure di sicurezza, saranno definite dall’Inps con successivi decreti, sentito il parere del Garante.

Allestimento e disallestimento dei palchi: firmato il decreto per l’applicazione del Titolo IV

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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto che colma un vuoto normativo in materia di salute e sicurezza durante l’allestimento e il disallestimento di palchi per spettacoli musicali, teatrali e cinematografici e di strutture per manifestazioni fieristiche.
Il decreto, previsto dalla legge del fare con l’introduzione del comma 2 bis nell’articolo 88 del d.lgs. n. 81/2008, riprende la bozza presentata durante il secondo seminario nazionale sulla sicurezza durante il montaggio dei palchi tenuto il 13 dicembre 2013 a Trieste.
Il decreto chiarisce i casi in cui è necessario attivare l’organizzazione prevista per i cantieri temporanei o mobili e di conseguenza quando è necessario l’ausilio del coordinatore della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione di lavori, per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori che svolgono la loro attività nei settori degli spettacoli e delle fiere.