1 Ottobre 2024, martedì
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Commercialista sbaglia dichiarazione al fisco? Multa per lui, non al cliente

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Il commercialista ha sbagliato ladichiarazione dei redditi? A pagare le eventuali sanzioni sarà lui e non il contribuente. Questa la sentenza emessa a Brindisi che ha coinvolto due imprenditrici di Ceglie Messapica, madre e figlia, che dal 1999 al 2000 hanno gestito un’attività di ristorazione.

Per la prima volta nel 2008 le due imprenditrici sono state sottoposte a verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, fino a ricevere in seguito avvisi di accertamento per irregolarità in materia di tributi con sanzioni per 10.000 euro e cartelle di Equitalia per recuperare gli importi.

Tutto ciò perché, nonostante le reiterate richieste, il professionista al quale si erano rivolti, poi morto, non aveva mai consegnato loro la documentazione richiesta e depositata nel suo studio al momento del conferimento dell’incarico. Il professionista era stato anche querelato, ma l’inchiesta si era conclusa con l’archiviazione proprio per la morte dell’indagato.

Al fianco del loro avvocato, Carmen Monopoli, le due donne hanno quindi avviato una battaglia legale prima al Tribunale di Brindisi e poi segnalando anche la vicenda al ‘Garante del contribuente per la Regione Puglia’ che, dopo aver svolto accertamenti attraverso la Guardia di finanza, ha infine chiesto di annullare le sanzioni.

Il 14 gennaio scorso la direzione provinciale di Brindisi dell’Agenzia delle Entrate ha emesso un provvedimento di sgravio con il quale si stabilisce che dovranno essere restituite alle due imprenditrici le somme ingiustamente richieste per irregolarità che erano sì state accertate, ma che erano indipendenti dalla loro volontà.

Musica. Il rock e la storia: gli Stones al Circo Massimo, 70 mila persone

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Il rock e la storia, con le maiuscole, a 78 euro. Al Circo Massimo, che ne ha viste tante, dalle bighe ai romanisti in festa per lo scudetto nel 2001, arriveranno il 22 giugno i Rolling Stones. Le stime ufficiali parlano di oltre 70 mila spettatori, anche d’Oltralpe, ma saranno molti, molti di più. Un evento unico, che unisce musica e arte, un po’ come furono i Pink Floyd a Venezia e che Roma si appresta ad ospitare sperando nel tutto esaurito che risollevi l’immagine e anche le casse della città.
Resta il no della soprintendenza archeologica, che teme “atti vandalici” e chiede “un piano di sicurezza straordinario” per proteggere “un’area delicatissima”. Il sindaco Marino ha presentato l’evento in Campidoglio rivelando un’inclinazione rockettara insospettabile: “Era un sogno che avevo fin dal primo giorno della mia elezione a sindaco. Suoneranno nella straordinaria cornice del Circo Massimo: il rock nella storia”. dice. E Mick Jagger twitta: “Non vedo l’ora”. Mentre il sito della band annuncia “The Rolling Stones to rock Circus Maximus on 22 June!” Il concerto, presentato da ‘Rock In Roma’ e ‘D’Alessandro e Galli’, è patrocinato dall’amministrazione comunale.
“Un evento storico – ha detto il primo cittadino – non è  stato facile ma alla fine è stato proprio Mick Jagger a scegliere Roma tra le tante città che volevano la band”. Adolfo Galli, della ‘D’Alessandro e Galli’ ha infatti riferito che “una frase ha colpito Mick Jagger: ‘Il fascino della storia incontra la storia del rock’. Così abbiamo svoltato e la band ha deciso per Roma”. Il prezzo del biglietto sarà di 78 euro più i diritti di prevendita. “Abbiamo chiesto che fosse il più basso di tutto il continente europeo – ha spiegato Marino – sappiamo già che tante persone, ad esempio, verranno dall’Inghilterra dove sorprendentemente i Rolling Stones non faranno tappa, avendo scelto Roma e non Londra. Si sposteranno per un week end o più di un week end per godere anche della nostra splendida città”.
L’area del Circo Massimo per l’occasione non avrà posti a sedere. Allo studio invece l’installazione di alcuni maxischermi che renderanno più agevole la visione del concerto. Per limitare l’accesso alla zona si prevede di chiudere le vie di accesso al Circo Massimo, mentre sul fronte sicurezza si sta lavorando ad un sistema analogo a quello messo in campo per il concertone di Capodanno. Intanto si studiano anche misure per tutelare anche l’area archeologica circostante. L’evento ha incassato il sì della soprintendenza comunale e di quella ai beni architettonici ma il no della soprintendenza ai beni archeologici, che ha citato il precedente dei “gravi danni al Circo Massimo e non solo, per la celebrazione dello scudetto della Roma, nel 2001″.
Ma nel diniego ha voluto sottolineare “l’eccezionalità e unicità di tale evento e la ricaduta positiva che il suo svolgimento potrà avere per la città di Roma, dal punto di vista dell’immagine e del richiamo turistico”. E proprio su questo ora punta Roma, che l’evento non duri due ore ma almeno lo spazio di un week end e sia di rilancio all’immagine un po’ appannata di Roma dalla Grande Bellezza che sembra sfiorita. Per Roma il 2014 potrebbe essere decisivo dal punto di vista del turismo.
“Stiamo facendo uno studio che abbiamo chiamato Eventometro – riferisce il segretario della Camera di Commercio di Roma Pietro Abate – per misurare l’impatto sul turismo di determinati eventi sull’economia della Capitale: la canonizzazione dei due Papi, il concerto dei Rolling Stones, l’Innovation Week a ottobre con la Maker Fair, l’effetto Grande Bellezza. Nell’arco del 2014 abbiamo raggiunto un record assoluto di presenze nella Capitale: 40 milioni. Il 2013 si era chiuso con circa 37 milioni di turisti”.

La bacheca parlamentare:…avanti tutta!…primo sì alla nuova legge elettorale e al ddl sui magistrati

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Settimana intensa quella appena passata che ha visto, da una parte l’Aula della Camera mettere a segno il via libera alla legge elettorale, che passa, quindi, all’esame del Senato e quest’ultimo dare l’ok al disegno di legge sulla ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati, che passa a sua volta in discussione a Montecitorio. (Testo approvato)

Ma in Aula alla Camera sono in arrivo anche i DL 3/2014 sugli automatismi stipendiali del personale della scuola e 4/2014 contenente misure urgenti in materia tributaria e contributiva. Riguardo al primo DL (3/2014), in scadenza il 24 marzo prossimo e già approvato in prima lettura al Senato il 5 marzo, la Commissione Lavoro della Camera ne ha, infatti, concluso l’esame velocemente, con il ritiro di tutti gli emendamenti presentati inviando il testo in Aula senza modifiche. Quanto al secondo, il DL n. 4/2014, il provvedimento è stato approvato il 13 marzo in Commissione Finanze in un testo modificato rispetto a quello presentato. Le modifiche approvate in Commissione hanno riguardato innanzitutto la soppressione dell’articolo 1 del DL che ha conteneva misure urgenti per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero, nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale e gli articoli 2, 3 e 4. Il DL scade il 30 marzo. (Testo approvato in Commissione).

Quasi pronto per l’Aula di Montecitorio anche il disegno di legge su pene detentive non carcerarie, sul quale la Commissione Giustizia ne ha concluso la discussione trasmettendo il testo, non modificato rispetto a quello approvato a gennaio scorso al Senato, alle Commissioni per il parere.

Avvio rallentato, in Aula al Senato, per disegno di legge contenente modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Dopo la relazione orale, infatti, la discussione si è fermata mancando per tre volte il numero legale richiesto per proseguire l’esame.

Anche la famiglia ritorna in Parlamento: due disegni di legge, coppie di fatto e adozioni di minori, hanno impegnato, infatti, la Commissione Giustizia del Senato.
Quanto al primo, la Commissione ne ha proseguito l’esame con la congiunzione del disegno di legge n. 1231 che introduce e disciplina l’istituto delle unioni civili, previsto anche dal disegno di legge n. 1211 già congiunto.
L’esame del disegno d legge sull’adozione di minori è stato invece avviato in Commissione e contiene modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie. Nella seduta è stato illustrato l’articolato:
“L’articolo 1 introduce nella legge citata il principio secondo cui, qualora un minore affidato sia dichiarato adottabile, la famiglia o la persona affidataria debba essere considerata preferenzialmente ai fini dell’adozione. Al tempo stesso, la disposizione chiarisce che l’affidamento diviene potenziale premessa per l’adozione legittimante solo quando, contrariamente alla natura dell’istituto, l’affidamento si sia sostanziato in un rapporto stabile e duraturo sul piano anche affettivo tra la famiglia o la persona affidataria e il minore. Il comma 2 dell’articolo 1, poi, risolve i dubbi giurisprudenziali sorti in relazione all’ articolo 44, comma 1, lettera a), della legge del 1983, nella parte in cui fa riferimento alla “adozione in casi particolari”. Il disegno di legge, nel confermare la linea favorevole a considerare positivamente i legami costruiti in ragione dell’affidamento, specifica che essi hanno rilievo solo ove il rapporto che si è instaurato, in ragione del protrarsi anomalo del periodo di affidamento, abbia di fatto creato una speciale relazione affettiva tra il minore e la famiglia affidataria.”. (Dal resoconto di seduta)

Tra gli altri provvedimenti:
il ddl contenente deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico, che ha proseguito l’iter in Commissione Lavoro della Camera con l’adozione di un nuovo testo base.

Disposizioni in materia di regioni, trasporto locale, seggi elettorali, calamità, aziende sanitarie il cui esame è stato rinviato dalla Commissione per verificare l’eventuale sovrapposizione con il decreto legge 16/2014 in discussione per la conversione alla Camera.

Trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura in esame in Commissione Giustizia del Senato dove si è svolta la discussione generale che ha riguardato essenzialmente la ratio dell’inasprimento sanzionatorio previsto per i reati di tipo associativo e sul quale sono state espresse, dal presidente di Commissione, alcune perplessità circa la parte in cui si prevedono pene detentive superiori, nel massimo, a 24 anni. “Le disposizioni di irrigidimento sanzionatorio proposte dal disegno di legge finiscono per condurre i limiti massimi della pena per l’estorsione persino oltre il limite dei 24 anni, spingendosi oltre il confine generale delle pene detentive diverse dall’ergastolo. Non si sottrae poi a forti critiche il secondo comma dell’articolo 2, per la ridondanza di fattispecie che ne deriva”. (Dal resoconto di seduta). Il Senatore proponente, on. Lumia (PD) accogliendo le osservazione critiche delle varie parti politiche ha lasciato aperta la possibilità di un miglioramento del contenuto attraverso modifiche al testo.

La proposta di legge in materia di sistemi di anticontraffazione per consentire al consumatore l’identificazione dei prodotti di origine italiana, è ritornata all’attenzione della Commissione Attività produttive della Camera dopo circa due mesi e mezzo di stop, con la nomina di un Comitato ristretto per lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Malattie rare e farmaci orfani è stato in esame in Commissione Igiene e sanità del Senato, che ne ha concluso la discussione generale.
E sempre al Senato hanno proseguito il loro iter: in Commissione Giustizia, il disegno di legge riguardante il regime dei beni pubblici, con la conclusione della discussione generale e la fissazione del termine per proporre emendamenti al 15 aprile prossimo; in Commissione Affari costituzionali il disegno di legge contenente disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, con la l’illustrazione da parte del relatore dell’emendamento da lui presentato che sostituisce l’articolo 3 sull’istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione.

E per concludere, il disegno di legge che modifica il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari (minori, disabili, anziani, vittime di violenza), in esame in Commissione Affari costituzionali del Senato e sul quale è stata richiesta e accordata l’audizione di un funzionario del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.

Atto di fusione per incorporazione: modalità e tempistica

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D: Progetto di fusione per incorporazione fra due s.a.s. con i seguenti punti: – depositato nel registro delle imprese a novembre 2013 e con iscrizione a dicembre 2013; – situazione patrimoniale delle due società riferita alla data del 30 settembre 2013; – ai fini delle imposte dirette e dell’imputazione al bilancio della società incorporante delle operazioni della società incorporata, gli effetti della fusione decorreranno dal 1° gennaio dell’anno in cui si realizzeranno gli effetti della fusione. Qual è il termine massimo entro il quale si deve provvedere alla decisione in ordine alla fusione, al deposito ed iscrizione della decisione stessa ed all’atto di fusione?

R: Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2502 e 2502-bis del c.c. tra la decisione dei soci, in merito al progetto di fusione, e l’atto di fusione devono trascorrere 60 gg (solitamente sono 30 gg per le srl). Gli effetti della fusione avranno luogo solo decorsi 60 gg dall’ultima iscrizione prevista dall’art. 2502-bis. Per quanto concerne le società di persone la decisione dei soci deve essere effettuata con il consenso della maggioranza dei soci secondo la parte attribuita a ciascuno degli utili. La dottrina prevalente ritiene ammissibile che la maggioranza consenziente si formi in via extra assembleare. Pertanto, sebbene la volontà dei soci sia espressa in tempi e luoghi diversi, nel sistema delle società di persone la decisione si forma validamente quando si coagula intorno ad un tema il consenso della maggioranza dei soci senza necessità di adunanza contestuale.

Cattivo stato di conservazione degli alimenti: la tutela del c.d. “ordine alimentare”

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E’ punibile con l’ammenda il commerciante che vende la sua merce all’aperto. Sussiste il rischio multa per chi espone la frutta. Esporre la frutta sul banco all’aperto è un reato punibile con l’ammenda. invero è stata messa “fuori legge” l’abitudine più che consolidata, a qualunque
latitudine, di vendere frutta e verdura mettendola in mostra su un carrettino o sulle cassette all’esterno del negozio.

 

Fa discutere e desta sorpresa l’ultima sentenza della Corte di Cassazione n. 6108/2014, che mette al bando l’esposizione di frutta e verdura all’aperto, per violazione dell’art. 5 lett. b) della legge 283/1962.
La norma in commento sancisce che “è vietato, nella preparazione degli alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: […] b) in cattivo stato di conservazione”.
Tutto era partito dalla condanna inflitta dal Tribunale di Nola ad un commerciante di Pomigliano d’Arco, condannato per aver detenuto per la vendita tre cassette di verdura esposta all’aperto e sottoposta agli agenti atmosferici ed inquinanti.
Il ricorrente, tra i motivi di ricorso, aveva eccepito la circostanza che il Tribunale avesse basato la propria decisione sulle sole dichiarazioni di alcuni testimoni, senza effettuare verifiche ed accertamenti tecnici sull’effettivo stato di conservazione degli alimenti. In sostanza, quindi – esponeva il ricorrente – il giudice avrebbe fatto esclusivo riferimento alla natura di reato di pericolo della violazione contestata, anticipando quindi il verificarsi un concreto danno alla salute.
Ebbene, i giudici della Suprema Corte hanno, invece, ritenuto che la sola esposizione all’aperto potesse condizionare lo stato di conservazione degli alimenti, in violazione della disciplina dettata dalla legge del ’62.
Secondo la Corte, infatti, “l’accertamento dello stato di conservazione di alimenti detenuti per la vendita, non richiede né un’analisi di laboratorio né una perizia, in quanto il giudice di merito può ugualmente pervenire a tale risultato attraverso altri elementi di prova, quali le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e quindi rilevabile da una semplice ispezione”, come tra l’altro già ribadito da precedenti pronunce, quali Cass. Sez. 3 n. 35234, 21 settembre 2007; Sez. 3 n. 14250, 21 aprile 2006; Sez. 6 n. 7521, 30 maggio 1990.
La Corte ha, quindi, rigettato il motivo di ricorso, sostenendo che gli esiti dell’accertamento effettuato presso l’esercizio commerciale erano da soli sufficienti ad affermare la responsabilità dell’imputato.
La norma in commento ha creato non pochi problemi sotto il profilo interpretativo. In altre parole, quando si potrà considerare integrata l’ipotesi di reato in oggetto?
Onde evitare un vulnus insanabile al principio di tipicità, la giurisprudenza è, quindi, intervenuta ritagliando, nell’art. 5 lett. b), lo spazio di manovra entro il quale operare.
La norma, infatti – nella sua formulazione aperta che rischia di scivolare verso una fattispecie dai contorni evanescenti – è stata riempita di contenuto dalla Suprema Corte, la quale, con la Sentenza in commento, ha introdotto un importante e rilevante precedente giurisprudenziale, inserendo, nel novero del “cattivo stato di conservazione”, anche la vendita all’aperto di frutta e verdura esposta agli agenti inquinanti, sufficiente di per sé ad integrare il reato in commento.
Questione controversa risulta essere la qualificazione della suddetta fattispecie di reato che la Suprema Corte ha talvolta inserito nel novero dei reati di pericolo e talvolta nell’alveo dei reati di danno, con importanti ripercussioni sulla configurabilità o meno della responsabilità penale in capo all’esercente.
Per superare le divergenti soluzioni delle sezioni semplici, nel 1995 le Sezioni Unite evidenziavano che la fattispecie in esame “è reato di pericolo tanto sotto il profilo della condotta, nel senso che esso si perfeziona anche con la semplice detenzione al fine della vendita, senza che occorrano cessioni, somministrazione o produzione di un danno alla salute pubblica (profilo, questo, comune anche alle altre ipotesi previste dal citato articolo), quanto sotto il profilo dell’oggetto di tutela penale, nel senso che a differenza delle ipotesi contemplate alle lett. a), c) e d) dello stesso articolo –non si richiede, per la sua configurabilità, che le sostanze alimentari siano variamente alterate o depauperate, ma è sufficiente che esse siano destinate o avviate al consumo in condizioni che ne mettano in pericolo l’igiene e la commestibilità” in relazione alle cattive modalità di conservazione, esse si riscontravano nel caso d’inosservanza di “prescrizioni– di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali”, con ciò rafforzandosi anche il rispetto del principio di tipicità della norma attraverso un rinvio alle fonti sott’ordinate.
Nel 2002, a sorpresa, le stesse Sezioni Unite con sentenza del 9 gennaio 2002, mutarono indirizzo, provocando un disorientamento tra gli operatori del diritto ed i destinatari della norma.
La novità di maggiore rilievo riguardava senza dubbio l’aver considerato la fattispecie di cui all’art. 5 lett. b), non più di pericolo, bensì di danno.
Occorre evidenziare che la diversa qualificazione della norma in commento sotto il profilo del reato di danno è strettamente connessa all’individuazione del bene giuridico oggetto di tutela.
Le SS.UU. del 2002 hanno, infatti, ritenuto che la fattispecie di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione tuteli non già il bene “salute”, ma un altro e diverso bene, quale la “tranquillità” dei consumatori, ossia il rispetto del c.d. “ordine alimentare”, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura.
La sentenza in commento n. 6108/2014 – adesiva alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2002 – nell’invocare quel precedente, afferma quindi che la contravvenzione in esame non richiede la produzione di un danno alla salute, perché l’interesse protetto dalla norma è l'”ordine alimentare”.
Ne consegue che, per quanto concerne la sussistenza del reato di cui all’art. 5, lett. b), rilevano esclusivamente le modalità irregolari di conservazione delle sostanze alimentari già di per sé sufficienti ad integrare l’ipotesi di reato di cui alla norma in commento, e non già un accertamento sulla commestibilità del prodotto e sul verificarsi di un danno alla salute del consumatore, in quanto diverso è il bene che la suddetta norma intende tutelare.
Non è, dunque, necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, alle regole di comune esperienza.
Sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza in commento, l’esposizione di frutta e verdura all’aperto soggetta ad agenti atmosferici ed inquinanti violerebbe quindi una regola di comune esperienza.
Importanti e dirompenti sono le ripercussioni sul piano pratico di tale pronuncia: viene sancito il divieto di esposizione di frutta e verdura all’aperto fuori dai negozio, su marciapiedi o sulle bancarelle in zone di grande traffico, con il rischio, per chiunque non uniformi la propria condotta alla pronuncia in commento, di subire una condanna penale, punita con l’ammenda, per violazione della legge 283/1962.
Una pronuncia, dunque, che avrà pesanti conseguenze per i piccoli esercenti che rischiano una condanna penale, oltre alla beffa economica dovuta alla forte limitazione della propria attività commerciale.

Federica Gagliardi: Conoscere Berlusconi mi ha rovinato la vita, trolley manomesso

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“Sono stata una stupida, non dovevo fidarmi, conoscere Berlusconi mi ha rovinato la vita”. A parlare con Giovanna Vitale di Repubblica è federica Gagliardi  la “dama bianca” di Silvio Berlusconi, accusata di trafficare droga per conto della camorra.

Nell’intervista della Vitale si legge:

“Sono stata una stupida», racconta, “non riesco a credere che stia capitando a me». Come una che ha puntato in alto e ha perso tutto, Federica è consapevole: «Sono laureata in legge,mi contestano un reato gravissimo, so bene che cosa rischio», dice con freddezza.

I giornali e i tg l’hanno spaventata a morte: «Quanti pregiudizi su di me, quante distorsioni… Sono gli stessi pregiudizie le stesse distorsioni che hanno condizionato tutta la mia vita. È chiaro cosa accadrà, no? Io sono considerata l’amica di Berlusconi: non verrò processata per quel che ho fatto o non ho fatto, ma perché ho conosciuto uomini potenti». Una colpa che, dice, adesso deve espiare. «In passato ho commesso degli errori, ho tenuto comportamenti moralmente sbagliati e siccome sono credente penso che non tutto venga per caso. Forsequello che mi sta succedendo è la punizione per ciò che ho fatto ». Piange Federica, non riesce a ricacciare indietro le lacrime. «Povera mamma, non avrei mai voluto darle questo dolore».

Poi racconta:

«Ero andata in Sudamerica per accompagnare un uomo di affari in viaggio di lavoro. Lì, a Caracas, sono stata ospite di ambienti governativi, di alti funzionari dello Stato. A un certo punto, prima di lasciare l’albergo, mi è stato detto che avrei dovuto portare dei documenti. E io mi sono fidata. Solo quando a Fiumicino mi hanno controllato il trolley e ho visto che molti dei miei effetti personali erano spariti, ho capito che l’avevano manomesso».

«Quando all’inizio del 2013 il mio incarico in Regione Lazio è finito», ricorda Federica tormentandosi le mani, «non ho più trovato lavoro, nessuna proposta, solo un sacco di problemi perché tutti pensavano fossi una con chissà quali privilegi. Ma io Berlusconi l’ho conosciuto dopo che la governatrice Polverini mi aveva assunto e prima avevo lavorato anche con la giunta Veltroni».

Tagli Irpef, pensionati discriminati con esenzione a 7.550€, dipendenti a 10.500

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Il taglio Irpef annunciato da Matteo Renzi discrimina i pensionati e favorisce i lavoratori dipendenti. Luca Cifoni su Il Messaggero spiega che l’esenzione dall’imposta rimane fissata per i redditi previdenziali a partire dai 7.500 euro. Per i lavoratori dipendenti invece la soglia passa dagli attuali 8mila euro a redditi di 10.500 euro.
Cifoni scrive:
“er i lavoratori dipendenti senza carichi di famiglia – grazie al maxi-sconto voluto dal governo – dovrebbe salire a circa 10.500 euro, dagli attuali poco più di 8.000 attuali, mentre per i pensionati resterebbe fissata a 7.500 euro. In caso di familiari a carico la soglia sarebbe più alta ma comunque differenziata. E la penalizzazione tributaria per chi ha lasciato il lavoro proseguirebbe ai livelli di reddito superiore, attenuandosi via via solo in prossimità della soglia dei 55 mila euro di reddito”.
I calcoli, sottolinea Il Messaggero, restano approssimativi dato che non è ancora chiaro come sarà attuato lo sgravio di 1000 euro l’anno promesso:
“Già con il sistema attualmente in vigore l’imposta dovuta dai pensionati, a parità di imponibile, è leggermente più alta. Prendendo per buona una delle ipotesi che circola in queste ore, cioè che la detrazione riservata ai lavoratori dipendenti (e solo quella) venga fortemente aumentata, partendo da una base di 2.400 euro l’anno (invece degli attuali 1.880), la distanza si amplierebbe però in modo notevole, arrivando a 1.200-1.300 euro l’anno per un imponibile Irpef di 20.000-25.000. Ma già a quota 10.000 euro il divario sarebbe più che evidente, con il dipendente che non deve niente al fisco e il pensionato chiamato invece a versare 732 euro, oltre alle addizionali che scattano solo nel caso in cui il tributo nazionale non sia nullo”.
Se l’obiettivo è lo slancio all’economia, sottolinea Cifoni, i pensionati non dovrebbero essere discriminati:
“Ma la mossa annunciata mercoledì scorso dal presidente del Consiglio ha anche – e forse soprattutto – un’altra logica: quella di dare slancio ai consumi interni. E in questa chiave è meno logico distinguere tra contribuente e contribuente, a meno di supporre che il pensionato abbia una propensione al consumo minore di quella del lavoratore in attività”.
E la differenza di trattamento potrebbe pesare anche per chi arrivato in età di pensione dovesse decidere di lasciare il lavoro:
“L’elemento finanziario non è naturalmente l’unico preso in considerazione in questi casi, ma è un fatto che in particolare per i redditi medio-bassi lo schema Irpef delineato dal governo avrebbe l’effetto di ridurre di alcuni punti il tasso di sostituzione netto, ossia il rapporto tra l’ultima retribuzione percepita e il primo assegno previdenziale”.

Il made in Italy torna in bottega

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Il made in Italy riscopre le sue radici, quelle dell’artigianalità, del saper dare concretamente forma al concetto di bello. Si riparte così dalle scuole (circa un centinaio sparse in tutta la Penisola) che trasmettono le tecniche per realizzare un gioiello, un orologio, una calzatura ma anche uno strumento musicale, una scenografia teatrale o una maiolica. Insomma, quella manualità nel lavorare i diversi materiali che ha reso famoso nel mondo il made in Italy, a partire dagli anni 50, e può servire ora per il suo rilancio. Mentre molte griffe finiscono in mano a gruppi stranieri (ultimo in ordine temporale Etro nel mirino dei francesi), «occorre invece dare impulso alle scuole di formazione che sono quelle che tengono in vita la tradizione tricolore», dichiara Franco Cologni, presidente dell’omonima fondazione dei mestieri d’arte, presentando venerdì 14 marzo a Milano il libro La regola del talento. Mestieri d’arte e scuole italiane di eccellenza e il sito www.scuolemestieridarte.it. «I giovani hanno bisogno di lavoro, il lavoro richiede formazione e saper dare forma al bello può spingere l’economia, il nostro Pil».

Decreti ingiuntivi contro la p.a. lenta

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Imprese all’incasso se la p.a. ritarda. Contro gli uffici lumaca è possibile chiedere al Tar un decreto ingiuntivo per ottenere l’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento. La direttiva della Funzione Pubblica del 9 gennaio 2014 (in G.U. n. 59 del 12 marzo 2014) fornisce linee guida per l’applicazione sull’applicazione dell’articolo 28  del dl 69/ 2013,  che ha introdotto l’indennizzo da ritardo  nella  conclusione  dei procedimenti ad istanza di parte (si veda ItaliaOggi del 7 marzo scorso). Peraltro anche per ottenere l’indennizzo bisogna sottostare a vari passaggi burocratici con qualche trabocchetto e comunque si tratta di 30 euro al giorno per un massimo di 2 mila euro. La novità ha carattere transitorio (diciotto mesi), riguarda solo le imprese e i procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa e solo i procedimenti iniziati a partire dal 21 agosto 2013. Per i procedimenti a cavallo di quella data l’indennizzo non si applica.

Affitti in nero, delazione ko

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La delazione sugli affitti in nero va al tappeto. Il governo non poteva introdurre il contrasto di interessi tra locatore e inquilino in assenza di una specifica delega legislativa. Ad affermarlo è la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 50/2014 di ieri ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 3, commi 8 e 9 del dlgs n. 23/2011 per difetto di delega. Le disposizioni recate dal decreto sul federalismo municipale, che ha introdotto la cedolare secca, prevedevano un meccanismo molto incisivo per contrastare l’evasione fiscale: il conduttore che avesse denunciato all’Agenzia delle entrate la mancata registrazione del contratto di locazione, avrebbe ottenuto il diritto ad abitare l’immobile per un periodo di quattro anni (più eventuali quattro). Anche sotto il profilo economico il vantaggio per l’inquilino sarebbe stato significativo: il canone annuo, infatti, sarebbe stato pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento Istat, dal secondo anno in poi, pari al 75%. Una cifra irrisoria rispetto ai veri valori di mercato. Il contratto “d’ufficio” era applicabile anche qualora la locazione fosse regolarmente registrata, ma per un importo inferiore a quello effettivo, oppure in presenza di accordi di comodato fittizio.