3 Ottobre 2024, giovedì
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Infortunio in itinere e smart working: Cose da sapere

Negli ultimi anni, lo smart working è diventato una pratica sempre più diffusa, trasformando il modo in cui milioni di lavoratori gestiscono le proprie giornate lavorative. Tuttavia, con l’aumento del lavoro da remoto, sono emersi nuovi quesiti legati alla sicurezza sul lavoro, in particolare riguardo all’infortunio in itinere, ovvero l’infortunio che si verifica durante il tragitto casa-lavoro. Ma come si applica questa tutela per chi lavora da casa?

L’infortunio in itinere è un concetto previsto dalla normativa italiana che tutela i lavoratori che subiscono incidenti mentre si spostano da casa al luogo di lavoro e viceversa. La copertura assicurativa, fornita dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), scatta nel momento in cui il tragitto è strettamente legato all’attività lavorativa.

Secondo l’art. 12 del D.Lgs. 38/2000, l’infortunio è riconosciuto come tale se l’incidente si verifica lungo il tragitto “necessario” per raggiungere il luogo di lavoro. Tuttavia, la situazione si complica con lo smart working, dato che il luogo di lavoro diventa spesso la casa stessa o un altro spazio concordato con l’azienda.

Per i lavoratori in smart working, l’infortunio in itinere può essere riconosciuto, ma con alcune particolari condizioni. La tutela si applica solo in casi specifici, come quando il lavoratore si sposta per motivi legati al proprio lavoro. Ad esempio, è coperto l’infortunio che si verifica durante il tragitto per raggiungere una riunione in ufficio, un cliente o altri appuntamenti professionali.

Un altro esempio di tutela riguarda lo spostamento per necessità oggettive, come l’accompagnamento dei figli a scuola, nel caso in cui il tragitto sia considerato compatibile con l’orario di lavoro e sia strettamente collegato alle attività familiari che il lavoratore deve gestire durante il periodo lavorativo da remoto.

Perché un infortunio in itinere sia riconosciuto mentre si è in smart working, devono essere rispettate determinate condizioni:

  1. Nesso con l’attività lavorativa: il tragitto deve essere legato a una necessità di lavoro, come incontri o spostamenti necessari per lo svolgimento dell’attività.
  2. Normalità del tragitto: il percorso seguito deve essere il più diretto possibile. Gli spostamenti dettati da motivi personali o deviazioni non necessarie potrebbero invalidare la tutela.
  3. Conformità con gli accordi aziendali: il lavoratore deve rispettare le direttive aziendali concordate per lo svolgimento dello smart working, incluse eventuali indicazioni sugli spostamenti.

Le aziende che adottano lo smart working dovrebbero tenere conto anche degli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori, nonostante non siano fisicamente presenti in ufficio. È consigliabile stabilire linee guida chiare e dettagliate che coprano anche gli spostamenti dei dipendenti, con l’obiettivo di garantire la tutela assicurativa in ogni situazione lavorativa.

Inoltre, i datori di lavoro devono continuare a garantire la salute e la sicurezza del dipendente, sia attraverso una formazione adeguata, sia assicurandosi che l’ambiente domestico del lavoratore risponda ai requisiti minimi per prevenire infortuni.

In sintesi, l’infortunio in itinere può essere riconosciuto anche per i lavoratori in smart working, ma solo se strettamente legato all’attività lavorativa e a spostamenti necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni. La normativa attuale si evolve con l’aumento del lavoro da remoto, ponendo sempre maggiore attenzione alle dinamiche di sicurezza e prevenzione anche al di fuori del tradizionale luogo di lavoro.

Con l’espansione dello smart working, è cruciale che i lavoratori siano informati sulle proprie tutele e che le aziende stabiliscano chiaramente i limiti e le responsabilità legate agli spostamenti per motivi professionali. Solo attraverso una corretta applicazione delle normative si può garantire la giusta protezione ai lavoratori in ogni condizione di lavoro.

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