19 Settembre 2024, giovedì
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Servitù di passaggio: Quando si può ottenere e quali sono i requisiti legali

La servitù di passaggio è un diritto reale che permette a un proprietario di un fondo di attraversare un terreno altrui per accedere alla propria proprietà. Questo diritto può essere richiesto quando un fondo è “intercluso”, ossia quando non ha un accesso diretto alla strada pubblica, rendendo necessaria l’attraversamento di terreni confinanti.

Secondo il Codice Civile italiano, la servitù di passaggio può essere concessa in due modi: per contratto tra le parti o per necessità legale. Nel primo caso, il proprietario del fondo che necessita del passaggio può accordarsi con il vicino per stabilire un diritto di servitù. Questo accordo può essere gratuito o a titolo oneroso, a seconda delle condizioni pattuite.

Nel secondo caso, la servitù può essere imposta per legge, quando il fondo risulta intercluso. In altre parole, se una proprietà non ha accesso sufficiente alla strada pubblica, il proprietario ha diritto a richiedere un passaggio attraverso un terreno confinante. In questo caso, il diritto si configura come “coattivo”, e il proprietario del fondo servente, ossia quello su cui grava la servitù, ha diritto a ricevere un’indennità economica.

La servitù coattiva è prevista solo in specifici casi di necessità. Il proprietario richiedente deve dimostrare che il suo fondo è totalmente privo di accesso, o che l’accesso esistente è insufficiente o impraticabile per le normali esigenze. Questo può accadere, ad esempio, se il passaggio attuale è troppo stretto o difficilmente percorribile.

Una volta provata l’interclusione del fondo, il giudice, o eventualmente un accordo tra le parti, determinerà il percorso del passaggio. La servitù deve essere stabilita nel modo meno gravoso per il proprietario del terreno servente, scegliendo il percorso più breve e conveniente.

La servitù di passaggio può riguardare sia il transito pedonale che il passaggio di veicoli. In base alle esigenze del proprietario del fondo intercluso, il giudice può stabilire se la servitù debba consentire solo il passaggio a piedi o anche quello carrabile, con indennità diverse a seconda della tipologia.

Se il proprietario del fondo confinante rifiuta di concedere il passaggio, il richiedente può rivolgersi al tribunale. Il giudice, dopo aver esaminato il caso, potrà stabilire una servitù coattiva e determinare l’indennità che il richiedente dovrà corrispondere. Tale indennità deve tenere conto del danno subito dal proprietario del fondo servente, senza essere sproporzionata.

Quindi, ottenere una servitù di passaggio è possibile solo quando il fondo è realmente intercluso o non ha un accesso sufficiente. La richiesta deve essere valutata con attenzione, e il percorso scelto deve minimizzare il disagio per il proprietario del fondo servente.

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