19 Settembre 2024, giovedì
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CRISI D’IMPRESA E SISTEMA CALCIO

A cura dell’Avv. Francesca Pizza

Nelle considerazioni pregresse (cfr., articolo pubblicato sul quotidiano “La notte” in data 30.01.2024), si poneva il quesito se la conservazione della continuità aziendale in via indiretta (e quindi con cessione dell’azienda) sia o meno ipotesi realizzabile nel caso di risanamento delle società di calcio. 

Oggi, per le NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) la questione che maggiormente rileva è quella della scelta dello strumento di regolazione della crisi al quale la società sportiva voglia ricorrere, per proseguire la propria attività ai fini del risanamento.

Secondo l’ordinamento sportivo, si verifica la revoca dell’affiliazione da parte della FIGC(Federazione Italiana Giuoco Calcio), nel momento in cui una società calcistica intenda accedere ad unostrumento di regolazione della crisi di tipo “liquidatorio” ovvero ad uno strumento che preveda la prosecuzione dell’attività calcistica in “continuità indiretta” (e, cioè, con la cessione dell’azienda).  Inoltre, in ipotesi di cessione dell’azienda calcistica ad un soggetto terzo, si verificherebbe l’apertura della liquidazione giudiziale della società, oltre all’accollo di tutti i debiti sportivi di quest’ultima ovvero il rilascio di una garanzia bancaria o assicurativa a sostegno dei pagamenti.  

Per contro, è consentito il risanamento con il ricorso ad uno strumento in “continuità diretta” (che non preveda, dunque, la cessione dell’azienda), fermo restando che la società che beneficia di un effetto esdebitatorio del proprio debito deve depositare il piano con l’attestazione presso la Co.Vi.So.C.(Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche), continuare ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle NOIF e, infine, sottostare alle limitazioni nelle due sessioni di calciomercato successive all’omologa (come previsto dall’art. 90, comma 4, NOIF).

E’ certamente comprensibile e condivisibile che la FIGC ha il dovere e l’esigenza di assicurare l’equilibrio delle società calcistiche in esecuzione delle prescrizioni delle NOIF; ma è altrettanto lecito chiedersi se possano essere valutate soluzioni meno drastiche (sostitutive della revoca automatica dell’affiliazione), nei casi di risanamento dell’impresa calcistica in continuità indiretta. 

Sul modello delle previsioni di cui all’ordinamento inglese, per esempio, la federazione potrebbeeffettuare una valutazione “caso per caso” : magari adottando la delibera di revoca dell’affiliazione solamente nei casi più gravi e prevedendo, negli altri casi, delle sanzioni meno gravi, quale – per esempio – la penalizzazione in classifica o anche la retrocessione di categoria, che certamente potrebbero rappresentare in ogni caso un dissuasivoal ricorso alla continuità indiretta ma, al tempo stesso, un’ incentivazione per la società di calcio ad offrire ai creditori, nell’ambito della ristrutturazione, un trattamento migliore rispetto a quello che gli stessi riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale. 

Un simile approccio sarebbe sicuramente meno severo rispetto all’attuale divieto tout court di ricorrere a strumenti di “continuità indiretta” !

Le NOIF dovrebbero necessariamente trovare il giusto equilibrio tra l’esigenza di tutelare la concorrenza tra le squadre, compensando il vantaggio competitivo dell’esdebitazione, senza limitare eccessivamente l’attività della società calcistica che si avvalga di tale effetto.  Il quadro attuale delle NOIF andrebbe certamente rinnovato e migliorato; così, la federazione potrebbe applicare sanzioni ovvero limitazioni all’attività delle società di calcio che ricorrono alla esdebitazione, distinguendo tra le circostanze del caso (prevedendo, magari, la revoca dell’affiliazione, solo come sanzione residuale). Oppure potrebbe ipotizzarsi la possibilità di cedere l’azienda nell’ambito del “concordato semplificato”(strumento di regolazione della crisi a cui può accedere l’impresa che si è avvalsa della Composizione), laddove l’esperto segnali che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e le soluzioni previste dall’art. 23, comma 1 e 2 lett. b), CCII non sono percorribili. 

Indiscutibilmente, l’esperienza riprova che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello concorsuale sono piuttosto conflittuali e trovare un punto di bilanciamento non è necessariamente impresa semplice. Probabilmente, il modo più efficace per prevenire i rischi di insolvenza potrebbe essere la previsione ex ante dei criteri per la scelta degli azionisti delle società di calcio, così come avviene in altri settori economici fortemente regolamentati (per esempio, il settore bancario). In particolare, gli investitori-azionisti di una società di calcio (onorabili, solvibili e patrimonializzati)dovrebbero avere la competenza e la capacità di gestire una società di calcio; soprattutto considerando la rilevanza economico-sociale che lo sport calcistico ha orami raggiunto da anni nel nostro paese (e in Europa) e, conseguentemente, per i vantaggi che la prevenzione dei rischi di insolvenza avrebbe per l’intero sistema, tenuto conto anche dell’inevitabile concorrenza con i campionati degli altri paesi europei, per assicurarsi i giocatori più quotati e la vendita dei diritti televisivi.

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